La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto misure atte a promuovere l’occupazione giovanile stabile.
Per l’anno 2018 il Governo ha introdotto un’agevolazione che consiste in:
L’agevolazione può essere richiesta dai datori di lavoro privati a determinate condizioni, sintetizzate di seguito:
L’esonero contributivo si applica anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico da verificare alla data della trasformazione.
Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante potranno verificarsi due diverse situazioni:
Come per le precedenti agevolazioni, restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui al D. Lgs. 150/2015 (in estrema sintesi, il datore di lavoro che assume non può fruire di agevolazioni se non rispetta il diritto di precedenza, se assume per ottemperanza a obblighi di legge o CCNL, se assume per durante sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, se assume per eludere la legge, ad esempio licenziando un lavoratore per riassumerlo in una società che presenta assetti proprietari coincidenti). Inoltre, l’esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi (L. 223/1991) nella medesima unità produttiva.
L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione delle stesse.
Viene introdotto il principio di portabilità, pertanto se il dipendente assunto con l’agevolazione cambia datore di lavoro in corso d’anno porterà con sé il beneficio che quindi verrà riconosciuto al nuovo datore di lavoro per tutto il periodo residuo utile, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione. Se, invece, il dipendente assunto con l’agevolazione viene licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi rispetto alla data di assunzione l’esonero verrà revocato e il beneficio già fruito dall’azienda dovrà essere restituito. Tale revoca non avrà effetti nei confronti di altri datori di lavoro che (eventualmente) assumeranno nel corso del 2018.
Qualora un datore di lavoro assuma nel 2018 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato duale l’agevolazione viene elevata alla misura dell’esonero totale triennale dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), entro il limite massimo di 3.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dal 1 gennaio 2018 sono infatti abrogate le vecchie agevolazioni (ossia, i commi 308, 309 e 3010 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedevano l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per 36 mesi nel limite di 3.250 Euro annui).
Si anticipa che, a partire da gennaio 2019, l’esonero sarà limitato con riferimento all’inserimento di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che non abbiano mai avuto in precedenza rapporti fissi d’impiego.
Tra le altre misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in materia di lavoro si segnalano:
In attesa della Circolare INPS, che definirà l’operatività dell’agevolazione, gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per informazioni:
Ufficio Consulenza Lavoro e Sindacale ( consulenzalavorosindacale@artigianibg.com)