Gli articoli 23 e 25 del “Decreto Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18), nell’introdurre misure a sostegno delle famiglie che devono occuparsi di accudire i figli, a fronte della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ordine e grado, ha previsto il bonus baby-sitting come strumento alternativo al congedo Covid-19.
Tra i destinatati di questa misura rientrano anche i nonni?
Il nostro ufficio Inapa sta ricevendo numerose richieste di chiarimento sulla figura dei prestatori d’opera, in merito alla possibilità che tra questi sia ricompresa la figura dei nonni pensionati. Diciamo subito che la risposta è positiva, ma vediamo di fare chiarezza.
L’approfondimento della materia in questione, con il conforto della direzionale nazionale Inapa, porta infatti a considerare come fondamentale l’interpretazione della circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017. In essa ci si rifà in particolare alla Legge n.96 del 21 giugno 2017 che ha disciplinato le prestazioni di lavoro occasionali. E, fra le categorie di prestatori, sono elencati anche i titolari di pensione, oltre alle persone disoccupate ai sensi del decreto legislativo 150/2015, e ai percettori di prestazioni integrative del salario.
Pertanto, visto che da gennaio 2018 il bonus baby- sitting veniva già erogato con le modalità previste per il Libretto di Famiglia, va considerata la concreta possibilità che, tra i prestatori d’opera del bonus in oggetto, siano ricompresi i nonni pensionati.
Chiarita la questione da un punto di vista normativo, resta però aperta una riflessione che riguarda gli aspetti delicati della sicurezza e della prevenzione dei soggetti più fragili e vulnerabili: tale disposizione, infatti, appare in palese contrasto con le direttive di comportamento volte a tutelare la salute delle cosiddette persone anziane.
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