LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

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La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) contiene alcune misure di rilievo per il mercato del lavoro, in parte nuove in parte prorogate. La legge di Bilancio è entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

 

Di seguito, sommariamente, le disposizioni più rilevanti:

 

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore (art. 1 comma 278)

Il congedo obbligatorio del padre (retribuito 100 % a carico INPS) viene confermato per il 2019 nella misura di 5 giorni (nel 2018 erano 4). Il congedo facoltativo, nella misura di 1 giorno, può essere fruito dal padre in aggiunta al congedo obbligatorio a condizione che la madre rinunci ad un giorno di obbligatoria (come nel 2018). Il congedo (obbligatorio e/o facoltativo) deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio e spetta in relazione alle nascite o adozioni avvenute nel periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019.

Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

 

Sanzioni per lavoro sommerso e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1 comma 445)

Le sanzioni per lavoro sommerso aumentano del 20% in caso di: lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco; violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale; altre ipotesi individuate con il Decreto Ministeriale (da emanare). Aumentano, invece, del 10% le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora nei 3 anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Sono state, inoltre, autorizzate nuove assunzioni per incrementare il personale ispettivo (300 unità per il 2019).

 

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (art. 1 commi 706-717)

Viene introdotto uno sgravio contributivo totale (entro il limite di 8.000 Euro all’anno) per assunzioni a tempo indeterminato (anche part time) o trasformazioni di contratti a tempo determinato (solo full time) in rapporti stabili, per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019. Riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti: laurea magistrale ottenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 30 anni, conseguita in Università statali o non statali legalmente riconosciute; dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 34 anni, conseguito in Università statali o non statali legalmente riconosciute. L’esonero ha i requisiti di portabilità, quindi la parte eventualmente residua dell’esonero può essere fruita dal successivo datore di lavoro.

Come consuetudine si resta in attesa della pubblicazione di Circolare INPS, che definirà l’operatività dell’agevolazione.

 

Percorsi in alternanza scuola-lavoro (art. 1 commi 784-787)

I percorsi di alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/2005) sono ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Dall’anno scolastico 2018/2019 vengono ridotte le ore obbligatorie in alternanza passando dalle precedenti 400 ore (per istituti professionali) e 200 ore (per licei) ad una durata non inferiore a: 210 ore nel triennio finale degli istituti professionali; 150 ore nel secondo biennio e ultimo anno di istituti tecnici; 90 ore nel secondo biennio e quinto anno di liceo. I progetti in corso verranno rimodulati sulla base delle risorse disponibili.

Come consuetudine si resta in attesa della pubblicazione di specifiche Linee Guida del Miur, che verranno definite con Decreto ministeriale da emanare entro febbraio 2019.

 

Revisione tariffe INAIL (art. 1 commi 1121-1126)

Dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2021 viene disposta una riduzione dei premi e contributi INAIL. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono differite (per il solo anno 2019) alcune scadenze temporali per l’autoliquidazione. In particolare, il termine per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 marzo 2019; i termini relativi alla domanda di riduzione delle retribuzioni presunte, quelli relativi al calcolo del versamento del premio in una unica soluzione o in una rata e quelli relativi alla denuncia delle retribuzioni sono tutti differiti al 16 maggio 2019. In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate le scadenze della prima e della seconda rata vengono unificati, con la conseguenza che ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

 

 

In sintesi:

  • ADEMPIMENTO: invio basi di calcolo/SCADENZA: 31 marzo 2019
  • ADEMPIMENTO: domanda di riduzione delle retribuzioni presunte/SCADENZA: 16 maggio 2019
  • ADEMPIMENTO: calcolo e versamento premio (con unica soluzione o una rata)/SCADENZA: 16 maggio 2019
  • ADEMPIMENTO: denuncia delle retribuzioni/SCADENZA: 16 maggio 2019
  • ADEMPIMENTO: pagamento della prima e seconda rata (in caso di 4 rate)/SCADENZA: 16 maggio 2019

 

 

Tra le ulteriori disposizioni introdotte dall’art. 1 della Legge di Bilancio si segnalano per sommi capi, in quanto meno significative delle precedenti, le seguenti misure:

  • proroga del credito d’imposta per le spese di formazione (commi 78-81)
  • proroga incentivo occupazione Sud -Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna- (comma 247)
  • proroga mobilità in deroga (commi 251-252)
  • parziale rimborso spese sostenute per l’acquisizione della patente di autotrasportatori under 35 assunti stabilmente (commi 291-295)
  • facoltà di posticipare la maternità obbligatoria esclusivamente al periodo successivo al parto (comma 485)
  • aumento dell’importo di buono asili nido INPS (comma 488)
  • proroga agevolazione INAIL per disabili destinatari di specifici e personalizzati progetti di reinserimento (comma 533)

 

 

Per informazioni:
Ufficio Consulenza Lavoro e Sindacale (consulenzalavorosindacale@artigianibg.com).

 

 

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