DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”, FINALMENTE IN VIGORE LE MODIFICHE URGENTI AL CODICE APPALTI

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AGGIORNAMENTO

Appalto integrato, incentivo 2% ai progettisti PA, subappalto fino al 50%. Atteso tra 180 giorni il regolamento attuativo unico

 

Sono in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca Cantieri, le modifiche urgenti al Codice Appalti.

 

Tra le novità sui contratti pubblici di maggiore impatto spiccano il ritorno temporaneo all’appalto integrato, la reintroduzione dell’incentivo del 2% per i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione e l’innalzamento dal 30% al 50% del tetto per il subappalto, senza l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.
Appalto integrato, incentivo 2%, subappalto al 50%

L’appalto integrato sarà consentito per due anni. I progetti definitivi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2020 e i bandi pubblicati nei 12 mesi successivi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non potrà assumere le funzioni di direttore dei lavori nel medesimo appalto.
In caso di appalto integrato sarà previsto il pagamento diretto dei progettisti. Previsto anche il pagamento diretto ai subappaltatori su richiesta dell’impresa senza che la Stazione Appaltante abbia la discrezionalità di decidere se la natura del contratto lo consente.

Prevista la reintroduzione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pubblica Amministrazione. Il Codice del 2016 aveva limitato l’incentivo alle attività di programmazione e controllo.

Il tetto al subappalto si alzerà dal 30% al 50%. La Stazione Appaltante, nella predisposizione del bando di gara, deciderà volta per volta se consentire il subappalto e la quota massima subappaltabile. Sarà poi eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, già presente nelle bozze precedenti.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.

Gli affidatari degli incarichi di progettazione potranno partecipare alle gare per la realizzazione delle opere da loro progettate a condizione che siano adottate misure per non falsare la concorrenza.

L’anticipazione del 20% del prezzo non varrà solo per i lavori, ma per tutti gli appalti, quindi anche in caso di gare di progettazione.

L’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici sarà consentito nei lavori fino a 200mila euro. Nei lavori di importo superiore a 200mila euro bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea di 5,5 milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso.

I costruttori potranno dimostrare i requisiti tecnico-economici per la partecipazione alle gare utilizzando i risultati ottenuti negli ultimi 15 anni. Al momento il limite è 10 anni.

Per venire incontro alle richieste della Commissione Europea, il decreto Sblocca Cantieri sancisce l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti per stabilire le procedure di gara da seguire, anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati contemporaneamente.

Le imprese fallite in esercizio provvisorio non potranno partecipare alle gare, ma solo portare a termine i contratti iniziati.
Dallo Sblocca Cantieri parte il nuovo Codice Appalti

Tre anni fa entrava in vigore il “nuovo” Codice Appalti, salutato con entusiasmo come strumento di semplificazione e tutela della qualità dei progetti e delle opere realizzate. La parola d’ordine tre anni fa, come oggi, era fare presto per evitare lo spreco di denaro pubblico. Il Codice del 2016 non ha centrato l’obiettivo e oggi, dopo un susseguirsi di annunci e consultazioni, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sblocca Cantieri sono entrate in vigore le prime modifiche urgenti, che aprono la strada alla riforma approfondita avviata dal disegno di legge delega.
Dalla soft law al regolamento attuativo unico in 180 giorni

Nel 2016 si decise di abbandonare il regolamento attuativo unico (Dpr 207/2010) per passare ad un sistema più agile e facilmente consultabile di linee guida monotematiche. L’idea non si è rivelata efficace perché, dopo tre anni, non è stata completata l’adozione di tutti i decreti. La consultazione di tutte queste norme si è inoltre rivelata dispersiva e talvolta si sono verificati disaccordi e sovrapposizioni tra l’Autorità nazionale anticorruzione, che doveva adottare le linee guida, e i Ministeri, chiamati ad emanare altri decreti attuativi.

Lo Sblocca Cantieri prevede quindi il ritorno al regolamento attuativo unico del Codice Appalti (D.lgs 50/2016). Fino all’approvazione del regolamento, che dovrà avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma Sblocca cantieri, resteranno in vita le linee guida Anac e i decreti ministeriali finora adottati. La precisazione sembra scontata, ma serve probabilmente ad evitare che la paura di un vuoto normativo paralizzi ulteriormente lo svolgimento delle gare e l’avvio dei lavori.

Le norme sono già operative, ma dovranno comunque essere convertite in legge entro 60 giorni dal Parlamento, dove potrebbero arricchirsi di ulteriori novità, anche se il Governo, nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri, ha assicurato che le misure sono “blindate”.

 

Scarica G.U. DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Scarica il D.lgs 50/2016

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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