Dal 24 gennaio 2019 è entrato in vigore, dopo un lungo iter legislativo, il nuovo decreto F-GAS (DPR 146/2018). Il provvedimento dovrà successivamente essere perfezionato con l’emanazione del Decreto Sanzioni, affinché il nuovo impianto normativo sia realmente efficace e coerente con le finalità del Regolamento. Confartigianato ha condotto un’efficace azione per mitigare l’impatto delle disposizioni, sia sotto il profilo degli oneri economici che sul piano degli adempimenti burocratici, consentendo di raggiungere significativi risultati a tutela delle imprese associate.
Entrando nello specifico delle norme del DPR che interessano l’autoriparazione, resta sostanzialmente confermato quanto già in vigore: conservano immutata efficacia gli attestati delle persone già ottenuti in passato e le relative registrazioni delle imprese al portale F-GAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008. Conseguentemente, coloro che hanno già proceduto alla regolarizzazione sia come persona sia come impresa nei confronti del registro nazionale F-GAS come “Attività di Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008” devono ritenersi già in regola.
Discorso diverso per coloro che hanno proceduto alla registrazione al Registro F-GAS ma non hanno poi ottenuto l’attestato: sono ora a rischio cancellazione!
La nuova disposizione, non presente nella norma precedente, prevede la cancellazione dell’iscrizione dal Registro F-GAS in caso di mancato rispetto del termine per l’ottenimento dell’attestazione. Per questa situazione (iscritti ma privi di attestato) la nuova norma prevede delle “Disposizioni transitorie”, che indicano che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine di 8 mesi dalla data del 24/01/2019 (quindi entro il 23 settembre 2019). Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
Il nuovo DPR prevede tra l’altro l’introduzione della Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, istituita presso il Ministero dell’ambiente e gestita dalle Camere di commercio competenti, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-GAS, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. In ogni caso tale Banca Dati non vede coinvolte le imprese di autoriparazione.
Ciò detto, è assolutamente importante che le aziende verifichino la propria posizione in materia di F-Gas, in particolare i seguenti punti:
- Verificare l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale (in assenza di documentazione controllare tramite l’Ente presso il quale è stato fatto il corso);
- Verificare la presenza in azienda di almeno un addetto in possesso dell’attestato: questa verifica è assolutamente necessaria in quanto nel tempo l’addetto potrebbe aver cambiato posto, essere andato in pensione, ecc.
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Giorgio Bianchi (tel. 035.274.317; e-mail: giorgio.bianchi@artigianibg.com).