A seguito della recente vicenda del Coronavirus e del suo diffondersi sul territorio italiano, con ovvie conseguenti implicazioni sul sistema economico nonché lavorativo, il legislatore, con D.P.M.C. del 25/02/2020, ha voluto fornire alle aziende operanti nelle Regioni ed aree interessate dall’epidemia strumenti ed indicazioni transitorie per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa prevedendo semplificazioni in favore della disciplina dello Smart working – lavoro agile; tale necessità si è posta in quanto le aziende coinvolte stanno procedendo alla gestione dei propri lavoratori secondo il buon senso e nel rispetto della normativa generale vigente.
Ma in cosa consiste lo Smart working?
Si tratta dello svolgimento dell’attività lavorativa in parte o in toto effettuata al di fuori delle sedi dell’azienda nel rispetto degli orari di lavoro e grazie al supporto di strumenti tecnologici atti a consentire una reale integrazione tra le esigenze lavorative e quelle personali.
Il lavoro agile o Smart working consiste in una flessibile modalità di organizzazione del lavoro che prescinde dalla esatta definizione del luogo ed orario di lavoro, ma vengono definite le attività e le competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa non viene svolta in una postazione fissa, ma sempre nel rispetto delle previsioni di Legge e CCNL (es: in materia di limite dell’orario di lavoro, sicurezza etc), con l’eventuale utilizzo di strumentazione tecnologica.
Tale disciplina in Italia, seppur già attuata in maniera consistente in altri Stati del mondo, trova un primo riferimento normativo con la L. n. 81/2017 dall’art. 18 e ss. nella quale vengono definiti i doveri ed obblighi connessi all’attivazione di tale modalità di lavoro; nello specifico occorrono i seguenti elementi e passaggi:
- accordo in forma scritta tra le parti coinvolte (datore di lavoro e singolo lavoratore) dal quale vi è la possibilità di recesso in base alle tempistiche previste dalla legge o dal CCNL.
In tale accordo vengono definiti alcuni aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’attività lavorativa definendo l’esercizio del potere di direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro, del riposo giornaliero ed eventuali stacchi, diritto alla formazione periodica, individuazione degli strumenti e modalità organizzative interne/esterne all’azienda.
- deposito telematico dell’accordo ai servizi dell’impiego su apposita piattaforma con indicazione dei riferimenti del datore, lavoratore, tipologia di rapporto e dell’accordo di lavoro agile.
- diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato in relazione al CCNL nei confronti di lavoratori che operano all’interno dell’azienda a parità di mansioni; vi è la possibilità di prevedere incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione ad incrementi di produttività.
- Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore in regime di Smart working un’informativa scritta in relazione ai rischi generali e specifici connessi a tale modalità di lavoro.
- permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire il lavoratore contro gli infortuni e malattie professionali in relazione all’attività svolta all’esterno dell’azienda e al corretto funzionamento della strumentazione tecnologica fornitagli.
Il regime normativo stabilito con la L.81/2017 è stato semplificato, in via transitoria, a seguito del DPCM del 25/02/2020 attraverso il quale si è voluto rendere più immediato e snello il ricorso allo strumento dello Smart working nelle aree a rischio e colpite dal Coronavirus; nello specifico è stato previsto provvisoriamente che l’accordo tra le parti (che disciplina lo svolgimento dell’attività lavorativa svolta in Smart working), considerata la situazione di emergenza al fine di minimizzare gli spostamenti e la convivenza negli spazi di lavoro, è sostituito nella procedura telematica da un’autocertificazione da parte del datore di lavoro nella quale occorre indicare che il ricorso al lavoro agile è riferito al lavoratore appartenente alle zone di rischio, pur mantenendo l’obbligo d’informativa in relazione alla sicurezza.
Quindi al termine del regime provvisorio o eventuali sue proroghe od ulteriori determinazioni, l’accesso allo Smart working dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa.
Le aziende potranno quindi approfittare ed utilizzare tale strumento per poter sondare i benefici in ambito aziendale che sociale in modo tale da auspicarne un futuro successivo e costante utilizzo ed apportare accorgimento ad eventuali mancanze in relazione all’organizzazione dell’azienda ed il sistema produttivo come ad esempio incentivare il ricambio tecnologico degli strumenti impiegati.
Su tale ultimo punto di riflessione vi è la possibilità di aderire a un bando per promozione dello Smart working indetto dalla Regione Lombardia.
L’Avviso è rivolto ai datori di lavoro, iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA, con almeno 3 dipendenti, ai seguenti fini:
- Azione A: servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale
- Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 aprile 2020 fino al 15 dicembre 2021 e Confartigianato Bergamo, attraverso gli sportelli ed uffici preposti potrà fornire assistenza e predisposizione delle pratiche.
In caso di ulteriori informazioni è possibile scrivere direttamente all’indirizzo mail consulenzalavorosindacale@artigianibg.com oppure si rimanda direttamente al seguente collegamento link https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-adozione-piani-aziendali-smart-working