RESTAURO: DALLE FAQ DEL GOVERNO UNA INTERPRETAZIONE PIÙ ESTENSIVA PER ESERCITARE L’ATTIVITÀ

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Nei giorni scorsi avevamo pubblicato il comunicato stampa di Confartigianato Restauro che lamentava il mancato inserimento della attività di restauro (ATECO 90.03.02) tra quelle dell’Allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, che stabiliva le attività che potevano riprendere dal 4 maggio.

 

Confartigianato Restauro si era impegnato a richiedere una pronta risoluzione della questione da parte del Governo per evitare la dispersione di maestranze e la chiusura di imprese strategiche per la tutela e la conservazione dell’enorme patrimonio culturale italiano.

 

È perciò fonte di soddisfazione prendere atto che sul sito del Governo è stata pubblicata la seguente risposta tra le FAQ (risposte alle domande più frequenti)

 

 

DOMANDA: “È consentita la prosecuzione delle attività̀ di conservazione e restauro di opere d’arte?

RISPOSTA: Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.

Tali attività̀ non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).”

 

 

Come da noi richiesto, sul sito del Governo, viene data quindi un’estensione interpretativa dell’attività di restauro, che comprende alcune altre attività particolari.

 

Un fatto molto positivo per le quasi 4.000 imprese italiane che svolgono la delicata funzione di restauro dei Beni Culturali, con un numero di addetti intorno ai 12.000 e che rappresentano il 33% del Pil dell’economia turistica italiana, che, in assenza di pronuncia, sarebbero rimaste ancora ferme e senza alcuna prospettiva di ripresa.

 

Quindi, come sopra indicato, coloro che possono far ricomprendere la loro attività nei codici presenti all’interno della FAQ del Ministero, potranno riprendere ad esercitare l’attività di restauratore.

 

 

ATTENZIONE: resta il fatto che, se in visura camerale si possiede SOLO il Codice ATECO 90.03.02, NON si potrà riprendere l’attività lavorativa.

 

 

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere (Tel. 035.274.292 ; alfredo.perico@artigianibg.com).

 

 

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