GESTIONE RIFIUTI: Il Dlgs 116/2020 modifica il D.Lgs 152/2006 recependo la direttiva europea sui rifiuti UE 2018/851

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Il D.Lgs n. 116/2020 – modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) – prevede sia obblighi immediati, sia altri che entreranno in vigore successivamente ed altri ancora che prevedono delle misure attuative.

In sintesi, le prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.

Registro cronologico di carico e scarico 
Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Viene modificato invece l’obbligo di conservazione, che passa dai cinque ai tre anni.
Trasporto dei rifiuti e Formulario

È stata definita la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro) da cinque a tre anni.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT (il nostro consiglio è di continuare ad utilizzare il FIR in quanto già predisposto per indicare tutte le informazioni necessarie)

RIMANE SEMPRE OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI PER IL TRASPORTO RIFIUTI.

 

Rifiuti Urbani
A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero tramite recuperatori o smaltitori privati.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies.

 

Ulteriori modifiche introdotte dal Decreto

  • È stato aggiornato l’elenco europeo dei codici CER introducendo alcuni nuovi codici
  • “Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni previste dall’art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, dovranno essere gestiti come rifiuti.
  • Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.

 

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Per eventuali chiarimenti contattare Ufficio Ambiente & Sicurezza email: ambiente@artigianibg.com tel: 035/274.342

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