A causa della continua impennata dei contagi, dopo 10 giorni in zona arancione rafforzato, la Lombardia torna in zona rossa dal 15 marzo.
Lo ha stabilito un’ordinanza del Ministero della Salute sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
Inoltre, è stato emanato un decreto-legge con nuove misure restrittive anti-Covid che saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile e copriranno quindi anche il periodo di Pasqua.
Ecco le previsioni del decreto-legge.
LE ZONE GIALLE DIVENTANO ARANCIONI
Dal 15 marzo al 2 aprile, e il 6 aprile, tutte le zone gialle diventeranno zone arancioni. La regola non si applica alle zone bianche (come la Sardegna).
IN ZONA ROSSA SE INCIDENZA SETTIMANALE SUPERIORE A 250
Dal 15 marzo al 6 aprile, le regioni con incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti andranno automaticamente in zona rossa. Il passaggio avverrà sempre con un’ordinanza del Ministero alla Salute
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUÒ STABILIRE LE CHIUSURE
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021 i presidenti di Regioni e Province autonome possono istituire zone rosse o anche misure più restrittive (come il lockdown) “nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”.
LE VISITE DAI PARENTI
Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021, solo nelle Regioni in zona arancione, è consentito, in ambito comunale, “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22″. Il limite è di due persone al massimo oltre a quelle conviventi. I minori di 14 anni non si contano, così come i disabili o non autosufficienti conviventi. Questi spostamenti non sono consentiti in zona rossa.
PASQUA: TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese quindi Pasqua e Pasquetta ), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite” per la zona rossa. “Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni.
CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTER
Nel decreto anche 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal 1 gennaio scorso. I congedi saranno retribuiti al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni non saranno retribuiti. Alternativo al congedo un bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine.
SMART WORKING
Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smartworking per i genitori.
Ricapitoliamo di seguito le regole, previste per le ZONE ROSSE dal DPCM 2 marzo 2021.
DIVIETO SPOSTAMENTI TRA REGIONI
Il divieto di spostamento tra le Regioni è valido sull’intero territorio nazionale fino al 27 marzo (art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15). Si prevede che il divieto andrà oltre questa data, essendo questo tipo di spostamento consentito solo nelle zone gialle e visto che queste diventano arancioni fino al 6 aprile.
Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
COPRIFUOCO
È vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile (lo trovi anche in fondo al testo).
REGOLE ZONE ROSSE
SPOSTAMENTI
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori Comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
Nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (eccettuato il periodo di Pasqua sopra indicato), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Inoltre, nelle zone rosse non è più consentito lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 chilometri (salvo i casi sopra descritti di lavoro, salute o necessità).
Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Ecco di nuovo il modello di autocertificazione editabile. che dovrà essere utilizzato per ogni spostamento e dovrà essere esibito in caso di controllo.
Resta fortemente raccomandato di evitare spostamenti con mezzi pubblici o privati durante la giornata.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2.
Per vedere le attività comprese nell’allegato 23 CLICCA QUI
Per le TRE ZONE (rossa, arancio e gialla), nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a ECCEZIONE delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).
Da tale precisazione ne consegue che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, comma 2).
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le attività commerciali al dettaglio consentite si svolgono solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza di cui all’allegato 11.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
RISTORAZIONE, BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, gastronomie, ecc.), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Restano consentiti:
- la consegna a domicilio in qualunque orario
- l’asporto fino alle ore 22 per tutti gli esercizi (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande – codice ATECO 47.25 ). Per i soggetti che svolgono attività di bar senza cucina (codici ATECO 56.3) il limite orario per l’asporto è fissato alle ore 18.
Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46); sono consentiti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.
Le attività consentite, elencate nell’allegato 24, sono: Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
Pertanto in zona rossa non vengono più consentite le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere (in precedenza consentiti), né quelli di estetica.
A questo proposito rammentiamo che Confartigianato è intervenuta nei confronti del Governo, disapprovando tale scelta ritenuta ingiustificata alla luce dei rigidi protocolli e delle misure di prevenzione applicati dalla categoria a tutela della salute dei clienti e dei dipendenti.
Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sono consentite le attività artigiane di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, ecc.) con le distinzioni sopra indicate per i servizi alla persona.
AUTOSCUOLE
Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:
-per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
-sul buon funzionamento del tachigrafo;
-per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose;
-abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche.
Sono temporaneamente sospese le prove pratiche per le patenti B (autovetture), B96 e BE (per autovetture con rimorchio). I termini per il conseguimento di dette patenti sono prorogati per tutta la durata della zona rossa.
FORMAZIONE
Si ritiene che le nuove disposizioni dettate per le zone gialle (consentiti la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, consentiti i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio) siano applicabili anche alle zone arancioni e rosse, in assenza di norme che le vietino espressamente. Tuttavia, occorrerà verificare l’orientamento che verrà adottato in ambito regionale.
ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
SCUOLE
In zona ROSSA, dal 6 marzo è sospesa l’attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
SPORT
Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
REGOLE VALIDE PER TUTTE LE ZONE
Ricordiamo inoltre le regole valide per le zone gialle, arancioni e rosse
Sono chiusi mostre, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, palestre, piscine, impianti sciistici, attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.
Considerato che tutte le zone gialle diventano arancioni fino almeno al 6 aprile, slitta la riapertura dei musei (ora aperti solo nelle zone gialle e nei giorni feriali e di cui era prevista la riapertura anche il sabato e nei giorni festivi dal 27 marzo)
Slitta di conseguenza anche la riapertura per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, che, solo nelle zone gialle, avrebbero dovuto riaprire dal 27 marzo.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Restano vietati gli sport di contatto e di squadra. Consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico, assoggettati a specifici protocolli
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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