È stato pubblicato il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8/9/2025) recante “Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici”.
Le risorse del fondo ammontano a 597,32 milioni di euro.
La misura è finalizzata alla concessione di incentivi a fondo perduto per l’acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell’attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Il bonus è rivolto alle:
- Microimprese: con sede legale in un’area urbana funzionale per l’acquisto massimo di 2 veicoli (per ogni microimpresa) nuovi di categorie N1 (massa non superiore a 3,5 t) o N2 (massa superiore a 3,5 t e non superiore a 12 t) elettrici BEV. L’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un massimale di 20.000 euro per veicolo. I veicoli acquistati devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
- Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
- al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea “de minimis”;
- Persone fisiche: per l’acquisto di un solo veicolo nuovo categoria M1 (auto elettriche BEV) con prezzo di listino (IVA e optional esclusi) non superiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi). L’incentivo è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:
- 000 euro: per residenti in aree urbane funzionali con ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
- 000 euro: per residenti in aree urbane funzionali con ISEE compreso tra 30.001 euro e 40.000 euro.
Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo della categoria M1, in quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
- Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;
- la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno 6 mesi e può generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.
I bonus sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione del prezzo di acquisito e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
Per area urbana funzionale (definitiva dall’Istat) si intende un aggregato di comuni contigui, composti da una City (l’unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster – o centro urbano – con una popolazione di almeno 50.000 abitanti) e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). La commuting zone è definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011.
Al fine di ottenere i bonus i richiedenti dovranno registrarsi su apposita piattaforma informativa del Ministero (gestita da Sogei) allegando i seguenti documenti:
- per le microimprese, la targa del veicolo da rottamare e la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in cui si attesta:
- di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- di avere meno di dieci dipendenti;
- di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all’atto della registrazione;
- di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento “de minimis”» o dal «Regolamento “de minimis” settore agricolo»;
- che la microimpresa abbia sede legale in un’area urbana funzionale;
- per la persona fisica, la targa del veicolo da rottamare e la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e l’indicazione del soggetto del nucleo familiare che usufruirà del bonus.
Il bonus richiesto dovrà essere validato entro 30 giorni dalla sua generazione presso un venditore e il beneficiario dovrà consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.
L’apertura e chiusura dei termini per accedere agli incentivi tramite la piattaforma informativa previsti verrà comunicata dal Ministero sul sito istituzionale https://www.mase.gov.it/portale/home (sezione Bandi e avvisi).
Per maggiori informazioni, scarica il testo del Decreto.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).