Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha introdotto la possibilità di redigere una Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) in sostituzione della Dichiarazione di Conformità (DICO), qualora quest’ultima non sia stata prodotta o non sia più reperibile. Tale possibilità è prevista dall’art. 7, comma 6 del DM 37/08.
COSA DICE LA NORMA
“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, oppure, per gli impianti non soggetti a obbligo di progetto, da un responsabile tecnico con almeno 5 anni di esperienza.”
QUANDO È POSSIBILE RILASCIARE LA DIRI?
La DIRI può essere redatta solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08, e che rientrano nel campo di applicazione della Legge 46/90. È applicabile in assenza della DICO e non può essere utilizzata per impianti non a norma o modificati successivamente.
Impianti interessati:
- Impianti elettrici (produzione, distribuzione, utilizzo)
- Impianti radiotelevisivi, antenne, parafulmini
- Impianti di riscaldamento e climatizzazione (pompe di calore, condizionatori)
- Impianti idrici
- Impianti di trasporto gas (liquido o areiforme)
- Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili)
- Impianti antincendio
Questi impianti possono essere ad uso civile o destinati ad attività produttive, commerciali, terziarie e altri utilizzi.
CHI PUÒ REDIGERE LA DIRI?
Dipende dalla tipologia dell’impianto:
- Impianti non soggetti a obbligo di progetto:
- Installatore abilitato con almeno 5 anni di esperienza come responsabile tecnico
- Professionista iscritto all’albo (ingegnere, perito) con almeno 5 anni di esperienza nel settore
- Impianti soggetti a obbligo di progetto:
- Solo un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore impiantistico
COME SI REDIGE LA DIRI?
La Dichiarazione di Rispondenza deve essere basata su:
- Sopralluogo e verifica visiva dell’impianto
- Controlli tecnici e misurazioni specifiche, come:
- Prova di tenuta gas
- Certificazione messa a terra
- Verifica funzionale impianto idrico o termico
Allegati obbligatori:
- Schemi e planimetrie dell’impianto
- Relazione tecnica con esiti delle verifiche
- Prove e misurazioni effettuate
- Dati identificativi e abilitazione del professionista
- Timbro e firma del dichiarante
ATTENZIONE: La DIRI non può sostituire la DICO per impianti realizzati dopo il 27/03/2008. In caso di modifiche, ampliamenti o manutenzioni straordinarie, è obbligatoria una nuova Dichiarazione di Conformità secondo le norme UNI e CEI vigenti.
La DIRI (CLICCA QUI per scaricare il fac-simile) deve essere redatta in più copie e consegnata al committente, trattenuta dal professionista e consegnata in comune, come avviene per la Dichiarazione di Conformità.
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi tel. 035274355 | e-mail marco.trussardi@artigianibg.com.