La Presidenza del Consiglio e il MEF hanno adottato le nuove Linee guida PNRR per accompagnare Comuni e altri soggetti attuatori nella fase finale del Piano.
Il documento fornisce indicazioni operative, modulistica semplificata e criteri uniformi per certificare la positiva conclusione degli interventi e completare la rendicontazione
finale in vista della decima e ultima rata. Tra le principali indicazioni, viene confermato l’allineamento al 30 giugno 2026 del termine per l’ultimazione degli interventi, così da consentire alle amministrazioni titolari di completare entro il 31 agosto 2026 tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione alla Commissione europea.
Per semplificare ulteriormente le procedure, alle Linee guida sono allegati anche i modelli standardizzati di certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione/fornitura, con l’obiettivo di rendere più uniforme e agevole la fase conclusiva del Piano.
Dl PNRR 2026, nuove regole su silenzio assenso, SCIA e Conferenza dei servizi
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026 n. 91 della Legge di conversione (L. 50/2026) del DL PNRR, entrano in vigore, tra le vare misure, importanti novità in materia semplificazione edilizia. Il decreto nella fattispecie rafforza in particolare il meccanismo del silenzio assenso, introduce controlli più stringenti sulle SCIA e accorcia i termini della Conferenza dei servizi.
Sul fronte del silenzio assenso, viene chiarito che le richieste di integrazione documentale non ne impediscono più la formazione: i termini possono essere sospesi una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Inoltre, vengono individuati in modo tassativo i soli casi in cui il silenzio assenso non si forma, mentre l’amministrazione dovrà trasmettere automaticamente entro dieci giorni l’attestazione dell’accoglimento della domanda. In caso di ulteriore inerzia, tale attestazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del privato o del progettista abilitato.
Parallelamente, il decreto rafforza i controlli sulle comunicazioni di inizio attività, comprese quelle edilizie. Le amministrazioni dovranno effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di dichiarazioni false o attestazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali scatterà il divieto di proseguire l’attività avviata.
Novità rilevanti riguardano anche la Conferenza dei servizi: i tempi si riducono da 45 a 30 giorni nel regime ordinario e da 90 a 60 giorni per i procedimenti che coinvolgono interessi sensibili come paesaggio, ambiente, salute e beni culturali. Viene inoltre rafforzato l’obbligo di motivazione analitica: i dinieghi generici non saranno più ammessi e, in assenza di motivazioni puntuali, il parere si considererà positivo.
(Fonte OREP)
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