ANTINCENDIO, I VV.F. SPIEGANO LE NOVITÀ

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È stata pubblicata dal Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco la circolare n.15406 del 15 ottobre 2019  che contiene i chiarimenti in merito alle modifiche al Decreto del 3 agosto 2015 apportate dal Dm 12 aprile 2019 entrato in vigore dal 20 ottobre, illustrando cosa cambia per la progettazione di nuove attività e per la modifica di attività già esistenti.

 

I chiarimenti riguardano in particolare  l’applicazione degli articoli 2 e 3 del sopra citato  Decreto.

Nell’articolo 2 è stato ampliato l’elenco delle attività, senza regole tecniche verticali, ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di Prevenzione Incendi,  9; 14; 19 – 40; 42 – 47; 50 – 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76 l’applicazione del Codice di prevenzione incendi,

La circolare chiarisce che in caso di nuova realizzazione è ammesso l’utilizzo esclusivamente delle norme tecniche. Ammesso l’utilizzo di precedenti modalità progettuali in caso di attività esistenti e incompatibilità del Codice con le parti non oggetto dell’intervento.

Ancora, le norme del Codice possono essere assunte come riferimento anche per attività “sottosoglia” elencate o meno nell’allegato I del Dpr 151/2011.

Articolo 3 e applicazione del doppio binario. L’articolo 3 ” Norme alternative al Codice concesse “per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse” ha introdotto nel DM 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative. Ad esempio, si dà la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per le attività già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi, cioè che possiedono una regola tecnica verticale. Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

 

Scarica il Decreto 3 agosto 2015

Scarica le Modifiche al decreto 3 agosto 2015

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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