Quadro normativo di riferimento
La messa in esercizio di un impianto gas e la successiva attivazione o riattivazione della fornitura sono disciplinate da due ambiti normativi distinti ma complementari:
- DM 22 gennaio 2008 n. 37 – Regola l’installazione degli impianti all’interno degli edifici e introduce la Dichiarazione di Conformità dell’impianto.
- Deliberazione ARERA 40/2014/R/gas – Regola l’accertamento documentale di sicurezza degli impianti gas ai fini dell’attivazione o riattivazione della fornitura da parte del distributore.
È fondamentale comprendere che la Dichiarazione di Conformità e il modello I/40 non sono documenti alternativi, bensì hanno funzioni diverse e si applicano in momenti differenti della procedura.
Dichiarazione di Conformità – DM 37/08
Cos’è e a cosa serve
La Dichiarazione di Conformità è il documento con cui il Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice attesta che l’impianto gas è stato realizzato a regola d’arte, nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti (es. UNI 7129, UNI 11528).
La Dichiarazione di Conformità:
- ha valore legale
- tutela installatore e committente
- è obbligatoria al termine dei lavori per:
- nuovo impianto
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria
Può essere rilasciata solo da un’impresa abilitata ai sensi del DM 37/08, tramite il proprio responsabile tecnico iscritto in Camera di Commercio. Le abilitazioni e relative certificazioni (FER-F-GAS) sono consultabili nella Visura Camerale dell’Impresa, rilasciata dalla competente CCIAA.
Allegati obbligatori
Il DM 37/08 all’art. 7 stabilisce che la Dichiarazione di Confartigianato non è valida senza i relativi allegati tecnici, tra cui:
- progetto dell’impianto (quando richiesto dall’art. 5)
- schema dell’impianto realizzato da parte del Responsabile Tecnico
- relazione tipologica dei materiali utilizzati
- riferimenti a eventuali Dichiarazione di Conformità precedenti
- copia del certificato dei requisiti tecnico‑professionali
Attenzione: La Dichiarazione di Conformità certifica l’impianto, ma da sola non autorizza l’apertura del gas.
Modello I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto
Il modello I/40 è previsto dalla Delibera ARERA 40/2014/R/gas ed è il documento con cui l’installatore attesta al distributore gas che l’impianto è stato realizzato correttamente e può essere sottoposto ad accertamento documentale di sicurezza.
È un documento specifico per l’attivazione o riattivazione della fornitura gas.
Quando è obbligatorio
Il modello I/40 è richiesto nei casi di:
- prima attivazione della fornitura
- riattivazione dopo sospensione
- impianto modificato o trasformato con fornitura interrotta
Rapporto tra I/40 e Dichiarazione di Conformità
Un punto chiave spesso frainteso: Errore comune, la Dichiarazione di Conformità viene allegata integralmente all’I/40 non è corretto.
La Dichiarazione di Conformità completa non deve essere allegata all’I/40, solo alcuni allegati tecnici della Dichiarazione di Conformità vengono:
- anticipati
- riutilizzati
- e allegati all’I/40
Il modello I/40 permettere al distributore di fare un accertamento documentale preventivo, prima dell’apertura del gas, senza entrare nel merito della responsabilità del responsabile Tecnico della ditta che ha eseguito i lavori che resta legata alla Dichiarazione di Conformità.
Gli allegati tecnici si anticipano perché servono al distributore per verificare che:
- l’impianto è stato progettato e realizzato secondo le norme
- esistono schema, dati tecnici, materiali utilizzati
- l’impianto è potenzialmente idoneo alla messa in servizio
l’installatore userà gli stessi documenti per compilare la Dichiarazione di Conformità, il distributore li usa prima, solo per decidere se aprire il gas
La responsabilità dell’impianto resta sempre e solo dell’installatore che emette la Dichiarazione di Conformità.
Esempio pratico:
- L’installatore realizza l’impianto
- Predispone schema e allegati tecnici
- Quegli allegati vengono inviati con l’I/40
- Il distributore verifica la documentazione
- Se l’esito è positivo → apertura gas
- A lavoro concluso → l’installatore rilascia la Dichiarazione di Conformità completa al cliente
Modelli A/12 e B/12 – Prova di tenuta dell’impianto gas
I moduli A/12 e B/12, definiti dalle Linee Guida CIG n. 12, riguardano la verifica di tenuta dell’impianto gas:
- A/12 → impianti nuovi o completamente rifatti
- B/12 → impianti esistenti parzialmente modificati
Servono a dimostrare che l’impianto:
- è stato sottoposto a prova di tenuta
- non presenta perdite
- è sicuro prima dell’immissione del gas
Sequenza corretta dei documenti per l’apertura del gas
| Fase |
Documento |
Finalità |
| Fine lavori |
Dichiarazione di Conformità + allegati DM 37/08 |
Certificazione dell’impianto |
| Richiesta apertura gas |
Allegato H/40 |
Domanda del cliente |
| Accertamento sicurezza |
Allegato I/40 + allegati tecnici |
Verifica documentale |
| Verifica tenuta |
Modello A/12 o B/12 |
Sicurezza dell’impianto |
Errori comuni da evitare
- Pensare che la Dichiarazione di Conformità sostituisca l’I/40
- Trasmettere l’I/40 senza allegati tecnici
- Usare A/12 o B/12 in modo errato rispetto al tipo di impianto
- Compilazioni incoerenti tra DiCo, I/40 e modelli di prova
Questi errori portano spesso a esito negativo dell’accertamento e al blocco dell’attivazione gas.
In sintesi:
- La Dichiarazione di Conformità (DM 37/08) certifica l’impianto e tutela legalmente installatore e committente.
- Il modello I/40, con allegati tecnici e prova di tenuta A/12 o B/12, servono esclusivamente per consentire al distributore gas l’apertura o riapertura della fornitura.
- Sono documenti diversi, complementari e entrambi indispensabili.
Si ricorda che per gli associati a Confartigianato Imprese Bergamo è disponibile in merito alla sopra citata documentazione (corretta compilazione) tramite lo Sportello Impiantisti una consulenza gratuita.
Per ulteriori approfondimenti
Sportello Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo – tel.035274355 | e-mail areedimestiere@artigianibg.com