AREA BENESSERE: VENDITA A DOMICILIO

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L’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020, valida dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 prevede all’articolo 1.2 “Commercio al dettaglio articolo” lettera H:

 

È  consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro

 

Attenzione: tale possibilità è consentita solo agli operatori del settore benessere già autorizzati alla vendita.

 

Facendo attenzione a:

  • Gli operatori dell’area Benessere con la licenza di vendita o profumeria nel caso di vendita a domicilio, devono rispettare i  requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, con vendita a distanza senza riapertura del salone.
  • A seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo  Dpcm 10 aprile  si segnala un inasprimento dei controlli e la previsione di sanzioni che vanno dai 400 ai 3.000 euro.
  • Le sanzioni possono essere erogate anche dalla polizia municipale, che sta eseguendo controlli con posti di blocco  all’interno dei comuni di competenza.
  • Non è possibile lavorare e confezionare i prodotti all’interno dei saloni che devono rimanere chiusi, al proprio salone è possibile accedere solo il tempo necessario per controllo e verifica del suo stato, ritirare, posta, documenti fiscali e amministrativi.
  • Diventa pertanto difficoltoso  per gli  operatori del settore proseguire con la vendita a domicilio dei prodotti normalmente venduti in negozio,  in particolare  se il comune di residenza fosse diverso da quello di lavoro, se fermati non potreste giustificare lo spostamento.
  • Si consiglia per chi volesse proseguire con l’attività di vendita a domicilio di avvalersi di un corriere o un servizio Taxi (dove attivo) e non effettuare personalmente la consegna.

 

 

Per scaricare l’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 CLICCA QUI

 

 

Per informazioni e precisazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (035.274.355; e-mail: areedimestiere@artigianibg.com)

 

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