Banca dati F-Gas: vendite e comunicazione interventi

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La Banca Dati F-Gas è suddivisa in sezioni, ognuna con la propria funzione specifica. È necessario non fare confusione e utilizzare la sezione più appropriata in base all’intervento che si vuole comunicare, così da non incappare in problematiche e sanzioni.

La seguente guida ha lo scopo di chiarire possibili dubbi e indirizzare gli esperti del settore verso la sezione di competenza:

 

Il D.P.R. 146/2018, emanato come recepimento da parte dello Stato italiano del Regolamento UE 517/2014, disciplina, tra le varie cose, la costituzione e la gestione di una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative a:

  • vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li contengono;
  • attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento svolte su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Per poter gestire il consistente flusso di informazioni, la Banca Dati è stata suddivisa in diverse sezioni, ognuna dedicata ad uno specifico attore del regolamento.

 

Per gli installatori e i manutentori di apparecchiature F-Gas, la sezione di riferimento è quella della “Comunicazione interventi”.

Qui l’impresa certificata comunica, per via telematica, le seguenti informazioni:

  • anagrafica dell’operatore;
  • data e luogo dell’intervento;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di F-Gas presenti ed eventualmente aggiunti;
  • quantità e tipologia di F-Gas recuperati durante l’intervento;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di F-Gas utilizzati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata e dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  • eventuali osservazioni.

 

Inoltre, contemporaneamente alla comunicazione dell’installazione, l’impresa può assolvere all’obbligo di comunicazione della vendita dell’apparecchiatura, previsto dall’articolo 16 comma 3 del D.P.R. 146/2018, tramite un apposito comando previsto dalla piattaforma.

Prendendo come esempio il caso tipo di un installatore che fornisce l’apparecchiatura al proprio cliente, l’impresa dovrà accedere alla sezione “Comunicazione interventi” e compilare la sezione “installazione” con i dati richiesti, indicando la simultanea fornitura dell’apparecchiatura.

 

Per i meri fornitori di F-Gas e di apparecchiature che li contengono agli utilizzatori finali, la sezione di riferimento è quella della “Comunicazione vendite”. Qui il venditore riporta quantità e tipologia di F-Gas venduto, tipologia dell’apparecchiatura venduta, numero e data della fattura o dello scontrino di vendita, numeri dei certificati delle imprese acquirenti e l’anagrafica dell’acquirente.

La vendita è destinata soltanto a imprese dotate di certificazioni in corso di validità. La vendita nei confronti dei privati è fattibile soltanto previa rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

Alla luce di ciò, si sottolinea che la sezione di “Comunicazione vendite” deve essere utilizzata anche da quelle imprese che forniscono al proprio cliente l’apparecchiatura ma affidano l’intervento di installazione ad un’altra impresa certificata.

 

 

Per informazioni contattare il Servizio F-Gas (e-mail: fgas@artigianibg.com Tel. 035274200-355).

 

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