Biomassa: definizione di uso ludico e deroghe

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In Regione Lombardia l’uso ludico dei generatori a biomassa (camini aperti, stufe a legna, cucine a legna) indica un utilizzo non finalizzato al riscaldamento principale dell’abitazione, ma piuttosto occasionale, ricreativo o estetico (ad esempio accendere il camino per atmosfera).

In questi casi la normativa prevede alcune deroghe temporanee ai divieti di utilizzo, soprattutto per apparecchi installati prima del 2017, per non obbligare i proprietari a sostituirli immediatamente.

 

Regione Lombardia ha introdotto regole stringenti per ridurre le emissioni da biomassa legnosa (legna, pellet, cippato). In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

 

  • obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
  • divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
  • obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).

 

La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici (dgr 5360/2021, punto 10.5 dell’allegato).

 

 

Se l’impianto non ha il Certificato Ambientale o non ha almeno le tre stelle richieste dalle disposizioni regionali come ci si deve comportare?

 

In questi casi possono essere utilizzati solo:

  • fino al 15.10.2024 impianti con un rendimento energetico almeno del 75% se alimentati con legna o dell’85% se alimentati con pellet come indicato nel libretto o nella documentazione a corredo dell’impianto, dotati di regolare dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore;
  • fino al 15.10.2024 impianti che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
  • impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi;
  • impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”);
  • stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544, in quanto non certificabili.

 

Resta obbligatoria la manutenzione, la registrazione al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) e il rispetto delle norme di sicurezza (dichiarazione di conformità o rispondenza).

 

Oggi, per un utilizzo continuativo, è necessario avere generatori certificati e conformi alle nuove regole ambientali.

 

 

Per maggiori informazioni sugli adempimenti normativi, contattare:

Ufficio Aree di Mestiere, Sportello CAIT | tel.035274355-296 – e-mail: cait@artigianibg.com

 

 

 

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