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  • Certificazione energetica degli edifici

 

La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche dell’edificio che sta per acquistare o per affittare e degli impianti in esso presenti. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A4, A3, A2, A1, B) e grazie alle informazioni riportate sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

» DGR VIII/5018 e s.m.i.

 

 Cosa è. L’Attestato di Prestazione Energetica è l’“etichetta dell’edificio”. Come documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (somma delle energie precedenti).

La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Non va dimenticato che l’APE fotografa l’edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell’edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall’uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione.

» verifica l’esistenza dell’APE

» confronta il modello di Attestato

 

Quando serve l’Attestato di Prestazione Energetica. L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati. Per conoscere nel dettaglio quando sussiste l’obbligo di dotazione e/o allegazione dell’APE e quali sono le tipologie di intervento e i relativi requisiti da rispettare si rimanda ai documenti scaricabili dai link sottostanti.

» APE obblighi di dotazione e allegazione

» Tipologie di intervento e requisiti minimi da rispettare

 

Chi produce l’Attestato di Prestazione Energetica. Il certificatore energetico è una persona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio e, secondo il titolo posseduto, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione ai relativi Ordini e Collegi professionali (ove esistenti), oppure dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di formazione Cened e dell’attestato di superamento esame o di uno dei corsi riconosciuti dall’O.d.A. secondo quanto previsto al punto 17.3 dell’allegato al D.D.U.O. 2456/17.

» consulta l’elenco dei soggetti certificatori accreditati

» trova il certificatore più vicino a te

 

APE firmato digitalmente – modalità d’uso. Il D.D.G. 9433/2012 ha introdotto, in Regione Lombardia, l’obbligo di firmare digitalmente gli APE con decorrenza 1° marzo 2013. A partire da tale data l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) acquista efficacia con l’inserimento nel sistema informativo regionale (di cui all’Art. 9, comma 3 bis, della L. R. 24/2006) del file di interscambio dati firmato digitalmente (formato .xml.p7m), e del file PDF relativo all’APE stesso firmato digitalmente (formato .pdf.p7m).

Un’altra importante novità, introdotta mediante il punto 12.4 dell’Allegato al D.D.U.O. 2456/2017, consiste in una migliore identificazione della documentazione che il Soggetto certificatore è tenuto a consegnare a ciascun proprietario, ovvero:

  • il file originale dell’APE firmato digitalmente (pdf.p7m). Nel caso di APE registrato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 e il 30 settembre 2015, il file originale dell’APE, oltre la firma digitale, dovrà essere provvisto di marcatura temporale (pdf.p7m.m7m o pdf.p7m.tsd);
  • copia cartacea dell’APE;
  • il file di interscambio dati firmato digitalmente (.xml.p7m)e registrato nel CEER.

È inoltre opportuno consegnare a ciascun proprietario la “Ricevuta generata dal CEER” attestante il versamento del contributo di 10 euro corrisposto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici.

» APE firmato digitalmente – modalità d’uso

 

Fonte CENED

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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