DAL 20 OTTOBRE IN VIGORE IL NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI

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Per proseguire il percorso di razionalizzazione e aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, sono state approvate le modifiche al Codice prevenzione incendi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2019 del Decreto Ministeriale del 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

Ancora una volta viene riconosciuto il ruolo della normazione tecnica consensuale, che va a supportare la legislazione nazionale definendo lo stato dell’arte in materia di sicurezza contro l’incendio.

Le disposizioni contenute nell’Allegato 1 – che sostituiscono integralmente le Sezioni contenute nel precedente – si riferiscono a:

  • G – Generalità
  • S – Strategia antincendio
  • V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli: V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), V.3 (Vani degli ascensori)
  • M – Metodi.

Il nuovo Codice non è molto diverso dal precedente da un punto di vista tecnico, ma è stato reso obbligatorio per tutti quei casi ove non è presente una RTV (Regola Tecnica Verticale).

Il punto di vista del Codice è più prestazionale che prescrittivo e fa forte riferimento alle norme UNI in modo che siano una delle regole dell’arte privilegiate senza renderle obbligatorie. Seguendo l’idea del modello innovativo europeo del Nuovo Approccio, secondo il quale la qualità di un prodotto – in termini di prestazioni a tutela della salute e della sicurezza delle persone – è riconosciuta attraverso la marcatura CE, ovvero con la presunzione di conformità ai requisiti essenziali sulla base della conformità alle norme europee armonizzate, il legislatore italiano ha voluto riconoscere il fondamentale ruolo giocato dalla normazione tecnica.

Lo scopo è quello di fornire definizioni generali relative a espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del documento. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

 

Il documento è così strutturato
Sezione G: Termini, definizioni e simboli grafici; Progettazione per la sicurezza antincendio; Determinazione dei profili di rischio delle attività.
Sezione S: Reazione e resistenza al fuoco; Compartimentazione; Esodo; Gestione della sicurezza antincendio; Controllo dell’incendio; Rivelazione ed allarme; Controllo di fumi e calore; Operatività antincendio; Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Sezione V: Aree a rischio specifico; Aree a rischio per atmosfere esplosive; Vani degli ascensori.
Sezione M: Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio; Scenari di incendio per la progettazione prestazionale; Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

 

Il nuovo Codice di prevenzione incendi entrerà in vigore il 20 ottobre 2019.

 

(Fonte UNI)

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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