DELIBERAZIONE N° XI / 5360 – ambito di applicazione e requisiti della biomassa Limiti di esercizio

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Biomassa legnosa e impianti termici

I generatori a biomassa legnosa sono sempre più utilizzati per il riscaldamento delle abitazioni. Sebbene si configurino come impianti a fonte di energia rinnovabile, la biomassa legnosa, nel processo di combustione, rilascia quantitativi importanti di polveri sottili, le quali incidono sulla qualità dell’aria in modo negativo. Per limitare questo fenomeno, è importante che gli impianti siano gestiti in modo corretto e venga utilizzato un combustibile di qualità e correttamente conservato. Con la D.G.R. 5360/2021, Regione Lombardia ha voluto dare nuove e chiare indicazioni sulle modalità di gestione degli impianti con generatori a biomassa rivolta sia agli operatori che agli utilizzatori. DI seguito alcune indicazioni indispensabili per il corretto uso dei generatori a Biomassa introdotte dal D.G.R. 5360/2021

 

Ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche)
  1. Sono esclusi dall’intero ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti:
  2. a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione del presente provvedimento qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza, sommata, dia un valore uguale o superiore a 5 kW;
  3. b) utilizzati per: − alimentare reti di teleriscaldamento, fatto salvo quanto previsto al punto 16.8*; − alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale; − manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.; Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, come indicato al punto 19 e restano soggetti al divieto di arrecare molestie, ai sensi dell’art. 674 del codice penale.

 

Requisiti della biomassa

  1. L’esercizio degli impianti è subordinato all’utilizzo di biomasse solide conformi ai requisiti di cui alla parte II, sezione 4, paragrafo 1 dell’allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006, ove si prescrive che la legna e il cippato non devono derivare da materiale precedentemente sottoposto a verniciatura, collanti o altri trattamenti chimici e devono essere adeguatamente stagionati.

 

  1. Il pellet utilizzato in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW deve essere certificato di classe A1 secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2. Per  generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

 

  1. Il cippato deve essere certificato secondo le metodologie di prova definire dalla norma UNI EN ISO 17225-4 e deve essere classificato di qualità pari o superiore alla classe per cui il generatore è stato certificato. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

 

Limiti di esercizio

Secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 2017, al fine di limitare le emissioni nocive in atmosfera, sono previste alcune misure temporanee al verificarsi di alcune condizioni. Tali misure di primo livello si attivano nei comuni interessati su base provinciale quando le concentrazioni di PM10 superano i limiti 50 μg/m3 nell’aria per 4 giorni consecutivi.

Queste misure, per quanto concerne i sistemi di riscaldamento, prevedono:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;
  • Limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Le misure temporanee di secondo livello si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi. Tali misure, che si aggiungono a quelle di primo livello, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento sono:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.

 

Manutenzione e controllo

Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti a biomassa legnosa devono essere effettuate secondo quanto indicato dall’impresa installatrice, in forma scritta. In mancanza di queste, occorre seguire le indicazioni del fabbricante dell’apparecchio, o eventualmente secondo le normative tecniche per lo specifico apparecchio. In ogni caso, la periodicità minima degli interventi è quella di seguito indicata:

 

Potenza termica nominale al focolare ≤ 10kW >10 e ≤15 Kw > 15 kW
Anni 4 2 1

 

Le istruzioni tecniche dell’impresa installatrice o del produttore dell’apparecchio possono prevedere controlli e manutenzioni con scadenze più ravvicinate per garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Queste, per poter essere effettive, devono essere riportate in modo chiaro ed esplicito, sempre in forma scritta. Al termine dell’intervento, il tecnico intervenuto deve redigere lo specifico Rapporto di controllo. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto. L’operatore che ha effettuato il controllo deve anche trasmettere il Rapporto all’Autorità competente registrandolo a Catasto.

Le operazioni di manutenzione e controllo possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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