Differenza tra Modello I-40 e la Dichiarazione di Conformità prevista dal DM 37/08

Impiantistica
  • Home    
  • Differenza tra Modello I-40 e la...

Può capitare di fare confusione tra il Modello I-40 e la Dichiarazione di Conformità (DICO – Allegato I), poiché entrambi i documenti riguardano la conformità e la sicurezza degli impianti. Tuttavia, hanno scopi e contesti normativi differenti.

 

 

Di seguito una spiegazione chiara delle principali differenze.

 

  • Modello I-40 (Allegato I/40) – Attestazione di Corretta Esecuzione

 

Contesto normativo:

Previsto dalla Delibera ARERA 40/2014/R/gas, in vigore dal 1° luglio 2014.

Si applica esclusivamente agli impianti a gas alimentati da rete di distribuzione.

 

Finalità:

Attesta la corretta esecuzione dell’impianto a gas ai fini dell’attivazione o riattivazione della fornitura da parte del distributore.

 

Contenuto:

Documento integrativo alla Dichiarazione di Conformità.

 

Include:

Dati dell’impianto e dell’installatore.

Dichiarazione di corretta esecuzione.

Esito positivo della prova di tenuta.

Elenco dei documenti allegati (tra cui la DICO stessa).

 

Quando si usa:

Obbligatorio in caso di attivazione o riattivazione della fornitura gas.

Necessario per impianti nuovi, trasformati, ampliati o riattivati dopo un’interruzione.

 

Chi lo compila:

L’installatore (Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08), incaricato della messa in servizio dell’impianto.

 

Destinatario:

Il distributore di gas, per consentire l’erogazione del servizio.

 

 

  • Dichiarazione di Conformità (DICO – Allegato I)

 

Contesto normativo:

Prevista dal DM 37/2008, che disciplina l’installazione degli impianti negli edifici.

 

Finalità:

Certifica che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, secondo le normative tecniche vigenti.

 

Chi la compila:

L’installatore (Responsabile Tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08).

 

Contenuto:

Dati dell’impianto.

Relazione tecnica.

Schema dell’impianto.

Elenco dei materiali utilizzati.

Eventuale progetto.

 

Quando si usa:

Sempre, al termine dei lavori su un impianto (nuovo, modificato, ampliato o oggetto di manutenzione straordinaria).

 

Destinatario:

Il committente (cliente), ma anche enti pubblici o altri soggetti in caso di controlli o pratiche edilizie.

 

 

Perché c’è confusione tra i due documenti?

Entrambi vengono redatti al termine dei lavori su un impianto.

Richiedono allegati simili (schema impianto, materiali, progetto).

Spesso sono richiesti contemporaneamente, ad esempio per un nuovo impianto a gas.

Il nome “Allegato I” può trarre in inganno, poiché è utilizzato in entrambi i casi ma con significati diversi.

 

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere –  Marco Trussardi (tel. 035.274.355 – e-mail:  marco.trussardi@artigianibg.com).

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

luglio

11lug19:0023:00Evento Estivo Movimento Giovani Imprenditori | Venerdì 11 Luglio ore 19.00

agosto

Nessun evento

settembre

Nessun evento

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X