Diisocianati: cosa cambia per i lavoratori dal 24 agosto

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Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 1149/2020, come è noto, dal 24 febbraio 2022 sono state introdotte importanti restrizioni per quanto riguarda i diisocianati: da tale data è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  1. a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
  2. b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

 

Dal prossimo 24 agosto prossimo sarà, inoltre, vietato l’utilizzo dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
  • il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

 

Per «utilizzatori industriali e professionali» – si legge nel Regolamento – si intendono i lavoratori, ma anche datori di lavoro e lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

 

Nel settore delle costruzioni tali sostanze trovano il più largo impiego, con l’utilizzo di schiumefibre, elastomeri, materiali isolanti, pitture e vernici; ma esse si ritrovano anche nella predisposizione d’imballaggi, isolanti o riempitivi, adesivi, stampa, produzione e riparazione di veicoli, costruzione e manutenzione di barche, produzione di mobili ed elettrodomestici, etc.

 

Tanto premesso, nell’ottica di un efficace approccio prevenzionistico generale è fondamentale procedere – per quanto possibile, tecnicamente ed economicamente – ad una sostituzione nel ciclo produttivo dei prodotti contenenti le sostanze in questione, con prodotti che abbiano una concentrazione inferiore al suddetto valore soglia, oppure non siano formulati con diisocianati.

 

Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati nella propria impresa, Confartigianato Imprese Bergamo mette a disposizione per le  imprese edili, percorsi formtivi ad hoc  per adempiere all’obbligo formativo.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulla materia  contattare l’Ufficio Aree di Mestiere sig. Marco Trussardi tel. 035 274355 e-mail marco.trussardi@artigianibg.com

 

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