Da qualche anno la normativa sulla “trasparenza” ha introdotto per le imprese l’obbligo di rendere note le erogazioni pubbliche ricevute: per questo entro il 30 giugno di ogni anno è necessario pubblicare i contributi dell’anno precedente.
Pertanto, il termine previsto dalla norma per la pubblicazione delle erogazioni ricevute nel 2022 scadrà il 30 giugno 2023.
Come sempre Confartigianato è a disposizione degli associati per provvedere alla pubblicazione dei dati di quanti fossero privi di un proprio sito internet.
Ti invitiamo a rivolgerti ai nostri uffici al più presto e comunque entro il 28 giugno 2023, per consentirci di provvedere alla pratica entro il termine di legge.
Vediamo di ricapitolare tutte le informazioni.
EROGAZIONI PUBBLICHE 2022
Chi è soggetto all’obbligodi pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute
Sono soggette all’obbligo le imprese alle quali nell’anno 2022 sono stati EROGATI (criterio di cassa) contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad euro 10.000.
Ecco quindi come procedere
1) Aziende associate che hanno il servizio di contabilitàcon Confartigianato Imprese Bergamo
In questo caso non dovrai preoccuparti di nulla: facciamo tutto noi!
2) Aziende che non hanno il servizio di contabilitàcon Confartigianato Imprese Bergamo
Ecco cosa devi fare
verifica con il tuo commercialista se le erogazioni di contributi che hai ricevuto (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro. Se non lo sono, non devi fare nulla.
se le erogazioni sono uguali o superiori a 10.000 euro, verifica con il tuo commercialista se tutti i contributi sono pubblicati o meno sul Registro nazionale degli aiuti (RNA).
Fatto questo secondo passaggio verifica in quale caso rientra la tua azienda:
caso A) Hai una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario in forma estesa?
Verifica con il tuo commercialista che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota integrativa al bilancio.
caso B) Non depositi un bilancio ordinario e quindi ne redigi uno in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice Civile,ma la tua azienda ha un sito internet?
Se il tuo commercialista ti ha confermato che tutti i contributi sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), devi pubblicare sul tuo sito internet la seguente dicitura: “Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (inserisci il codice fiscale della tua azienda) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Se i contributi NON sono pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA), devi compilare un elenco dei contributi ricevuti e pubblicarlo sul tuo sito internet.
Puoi aiutarti con questo MODELLO che trovi QUI
In quale pagina del sito vanno pubblicate queste informazioni? La norma non specifica in quale pagina del tuo sito vanno pubblicate, possiamo suggerirti di pubblicarle nella homepage dove sono riportati i riferimenti dell’azienda e la partita IVA.
caso C) La tua azienda non ha un sito internet?
Se sei nostro associato e non hai un sito internet, puoi beneficiare del servizio di pubblicazione sul sito internet di Confartigianato Imprese Bergamo rivolto agli associati.