Estensione del Green Pass dal 15 ottobre ai luoghi di lavoro

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Il governo con il decreto legge n.127 del 21 settembre 2021 ha introdotto delle misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo del Green Pass.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza presuppone che ogni azienda con dipendenti, coadiuvanti, collaboratori o tirocinanti abbia una procedura definita sul controllo del Green Pass per essere pienamente in regola in caso di verifica ispettiva.

 

Allo stato attuale non sono ancora chiariti tutti i dubbi applicativi, ci riserviamo di poter dare degli aggiornamenti nei prossimi giorni.

Qui sotto i punti salienti della normativa, nel documento allegato invece cercheremo di trattare la normativa in modo più analitico.

 

NATURA E DURATA DELL’OBBLIGO

Le misure varate saranno in vigore da VENERDI 15 OTTOBRE e saranno efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

 

SOGGETTI DESTINATARI

Tutti i lavoratori del settore privato. Titolari, soci, familiari collaboratori e lavoratori, stagisti o tirocinanti. Vale inoltre per i fornitori, manutentori, appaltatori o lavoratori somministrati.

L’unico esonero è per i clienti, fatto salvo le specifiche di alcuni settori già normati (ristoranti, Rsa, asili…)

 

PROCEDURA DA ATTUARE ENTRO IL 15 OTTOBRE

Nel manuale scaricabile nella presente comunicazione c’è una procedura da seguire per le aziende con dipendenti o collaboratori e una procedura per i lavoratori autonomi con tutto il materiale allegato.

 

COSA FARE IL 15 OTTOBRE E I GIORNI SUCCESSIVI

All’ingresso del luogo di lavoro, in via preferenziale, anche a campione, sarà necessario verificare tramite l’app – VERIFICA C19 – il possesso del Green Pass inquadrando il QR code in formato elettronico o cartaceo.

Nel caso di controllo a campione è necessario tenere traccia della verifica effettuata sui soggetti controllati.

È possibile richiedere il documento d’identità ove ci possano essere dubbi o criticità.

L’unica eccezione alla verifica con app è il possesso da parte del lavoratore dell’esenzione scritta emessa da un’autorità sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute. Deve contenere i dati anagrafici del lavoratore e non la motivazione dell’esenzione. Il lavoratore si assume la responsabilità penale della veridicità del documento.

È vietato raccogliere e conservare dati, Green Pass o altra documentazione.

Attenzione: le Faq del Ministero hanno chiarito che il Green Pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

 

SANZIONI

La sanzione per il datore di lavoro in caso di omessa procedura o omessi controlli è tra i 400 e 1.000 euro.

Il lavoratore che si presenta senza il Green Pass non può accedere al posto di lavoro. Deve essere allontanato e posto in assenza ingiustificata e con la sospensione della retribuzione. L’assenza ingiustificata sospende la retribuzione, i contributi e accantonamento TFR ed ogni altro adempimento a carico del datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto per legge alla conservazione del posto.

Nel caso l’impresa sia sotto i 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, perché il dipendente non è in possesso di Green Pass, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per 10 giorni, e se ancora sprovvisto, per eventuali altri 10 giorni al fine di sostituirlo con un contratto a termine. (sul tema sono attesi chiarimenti).

La sanzione amministrativa per il lavoratore che viola la norma sul Green Pass va da 600 a 1.500 euro.

Le sanzioni sono erogate dal Prefetto e sono competenti ai controlli la polizia e l’ispettorato del lavoro.

 

DUBBI E QUESTIONI APERTE (in attesa di chiarimenti)

Lavoratori autonomi: la normativa ricomprende tutti i lavoratori nel Green Pass, è da chiarire se il lavoratore autonomo individualmente ha l’obbligo di tenere traccia del proprio Green Pass e di eventuale procedura per le persone (non clienti) che accedono, ad esempio fornitori, manutentori. Noi consigliamo di avere una procedura base e di controllare il Green Pass delle persone segnando sul registro.

Lavoratori distaccati o in appalto: Se nei cantieri il capo cantiere o il designato controllerà il Green Pass, presso i clienti privati (es. imprese di pulizia nei condomini) non vi è l’obbligo per il privato di verificare, pertanto sembra sia il datore di lavoro o l’incaricato sul posto a dover adempiere.

Controlli a campione: Si ipotizza che un controllo quotidiano e ad almeno il 20%  del personale (come indicato nel DPCM per la pubblica amministrazione) sia da considerarsi un efficiente e legale controllo.

 

 

Certi che questo possa essere un valido aiuto, ti segnaliamo che per ogni dubbio o chiarimento potrai contattarci alla mail supporto.sindacale@confartigianatobergamo.it

 

 

Per scaricare la guida Estensione del Green Pass al lavoro dipendente CLICCA QUI

 

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