Si ricorda a tutti i possessori di certificazione F-Gas, sia della persona che dell’impresa, che la validità è essenziale per poter continuare a svolgere attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
CERTIFICAZIONE DELLA PERSONA (Patentino)
Per operare nel campo dei gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas), il personale che effettua interventi di installazione, manutenzione, riparazione, controllo perdite e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti F-Gas deve obbligatoriamente essere in possesso della certificazione della persona (Patentino F-Gas).
Il Patentino ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. Una volta conseguito il patentino, è necessario mantenerlo con una verifica annuale (verifica documentale) da effettuarsi con un organismo accreditato.
CERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA
Per operare nel campo degli F-Gas è obbligatorio che l’impresa sia abilitata, tramite il suo Responsabile Tecnico, ai sensi del DM 37/08 (art. 1 Ambito di applicazione), alla lettera C, cioè all’installazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, e che sia in possesso della Certificazione d’Impresa, prevista dall’ art. 7. Del DPR 146/2018.
La Certificazione ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovata, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. Una volta conseguita la Certificazione dell’impresa, è necessario mantenerla con una verifica annuale (verifica documentale) da effettuarsi con l’Ente Certificatore.
Operare su apparecchiature contenenti F‑Gas e certificarle (es. rilascio della Di.Co.) richiede, per legge, il possesso sia del Patentino che della Certificazione d’impresa in corso di validità.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 ha irrigidito restrizioni e sanzioni per chi non è conforme. Ignorare l’obbligo significa esporsi a multe pesanti e blocchi operativi, oltre alla possibile esclusione da gare e appalti.
Inoltre, l’assenza di uno dei due certificati crea un blocco operativo all’interno della Banca Dati F-Gas con impossibilità di comunicare gli interventi eseguiti.
La scadenza delle certificazioni comporta la sospensione immediata delle attività autorizzate, di conseguenza espone a sanzioni amministrative e alla cancellazione dal Registro Nazionale Gas Fluorurati.
È responsabilità del titolare o dell’azienda verificare con anticipo la data di scadenza e avviare le pratiche di rinnovo.
Azioni da intraprendere :
- Controllare la data di scadenza della propria certificazione.
- Avviare per tempo la procedura di rinnovo presso l’organismo di certificazione accreditato.
- Conservare copia aggiornata della certificazione per eventuali controlli.
Non lasciare scadere le tue certificazioni.
Nel caso di dubbi o quesiti, anche relativi a scadenze e durata delle certificazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Sportello F-Gas – tel. 035274355-200 | e-mail: fgas@artigianibg.com