F-Gas: termine dello stato di emergenza e proroghe della validità dei certificati

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Segnaliamo alle imprese che – a seguito della pubblicazione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“, e in considerazione di quanto stabilito dal Ministero della Transizione Ecologica nella Circolare del 24 dicembre 2020 –   i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022).

 

Oltre tale data (29 giugno 2022) tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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