La riforma degli ammortizzatori sociali decisa dal Governo nel 2016 ha incisivamente modificato l’intera materia, prevedendo in particolare l’abrogazione della Cassa Integrazione in Deroga, strumento di sostegno al reddito molto utilizzato dalle imprese artigiane bergamasche sino a quel momento e concesso senza la contropartita di uno specifico versamento.
Con la riforma, contenuta nel D. Lgs. 148/2015 (uno dei decreti del Jobs Act), il Governo ha altresì disposto che venissero disciplinate nuove modalità di erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito.
Per questi motivi, nonché allo scopo di evitare l’applicazione indiscriminata e obbligatoria alle piccole imprese artigiane di strumenti più onerosi e fatti su misura per le imprese di grandi dimensioni (si pensi alla CIGO e alla CIGS), Confartigianato, unitamente alle altre organizzazioni di categoria, ha creato FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato.
Cosa è FSBA
FSBA non è altro che un ammortizzatore sociale, ossia un sostegno che viene previsto al fine di assistere l’azienda artigiana nei momenti di congiuntura economica erogando prestazioni integrative in caso di sospensione dell’attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro. In altri termini, si tratta di una sorta di cassa integrazione utilizzabile esclusivamente dalle imprese artigiane.
Quali imprese devono aderire a FSBA
Sono tenute ad aderire a FSBA tutte le imprese artigiane a partire da 1 dipendente, nonché tutte le imprese che adottano un contratto dell’Artigianato. Sono ESCLUSE le imprese artigiane che applicano il contratto collettivo Lapidei o dell’Edilizia, le quali possono beneficiare e sono assoggettate alle regole della Cassa Integrazione.
Per quali lavoratori è dovuto il contributo unitario EBNA-FSBA
Il contributo è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti in forza, anche per frazione di mese, a tempo pieno o parziale; sono equiparati ad essi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali. Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Contributo unitario EBNA-FSBA
Tutte le imprese interessate devono versare il contributo unitario EBNA-FSBA, composto da:
- una quota fissa pari ad € 7,65 per ogni dipendente in forza (per EBNA);
- una quota variabile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (per FSBA). Tale quota è suddivisa in 0,45% a carico ditta e 0,15% a carico dipendente.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.
Per le imprese che siano contemporaneamente beneficiarie dei trattamenti di integrazione previsti dal Titolo I del D. Lgs. 148/2015 (imprese industriali soggette a CIGO e/o CIGS; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggette a CIGS; etc.) non è dovuta la contribuzione a FSBA, ma solo a EBNA (pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità). I versamenti unitari dovranno essere effettuati tramite il modello F24.
Condizioni per l’erogazione della prestazione
Le condizioni per l’erogazione della prestazione sono le seguenti:
- regolarità contributiva del contributo unitario EBNA-FSBA dovuto dal datore di lavoro e dal lavoratore.
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.
- verbale di accordo sindacale.
Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione
Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione, l’art. 14 del Regolamento del Fondo dispone che “Prima di accedere all’utilizzo delle prestazioni FSBA, l’azienda dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Tenuto conto che la contrattazione del comparto artigiano, sia nazionale che regionale, prevede vari strumenti contrattuali di gestione degli orari (ad es. ROL, flessibilità, banca ore), si conviene che gli stessi (se adottati in azienda) siano utilizzati nei periodi di mancanza di lavoro precedenti all’utilizzo della prestazione FSBA. Per quanto concerne le ferie residue si intendono quelle residue dell’anno precedente. L’Accordo sindacale dovrà attestare l’utilizzo degli strumenti contrattuali antecedentemente l’accesso alle prestazioni di FSBA.
A tal proposito, in deroga a quanto sopra, il CdA di FSBA ha sospeso l’applicazione del summenzionato art. 14 fino al 31/12/2020. Conseguentemente, è possibile usufruire delle prestazioni del Fondo anche in assenza del previo utilizzo degli strumenti contrattuali.
Durata
La durata della prestazione per l’Assegno Ordinario è pari ad un massimo di 65 giornate di effettivo utilizzo (per orario di lavoro distribuito su 5 giorni, mentre è pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni).
A tal proposito, in deroga a quanto sopra, il CdA di FSBA ha innalzato la durata massima della prestazione, in via transitoria e fino al 31/12/2020, portandola a 100 giornate di effettivo utilizzo. Tali periodi devono essere conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda.
Valore dell’Assegno Ordinario
L’Assegno Ordinario corrisposto ai lavoratori in sospensione è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le giornate non lavorate, entro il limite di importo massimo mensile pari ad € 982,40 lordi.
A tal proposito, in deroga a quanto sopra, il CdA di FSBA ha innalzato il summenzionato importo, in via transitoria e fino al 31/12/2020, portandolo ad € 1.193,75 lordi. Gli importi indicati sono riconosciuti ai lavoratori assunti con contratto di lavoro full-time. In caso di lavoratori part-time le somme vanno riproporzionate in base alle ore prestate.
Ripresa lavorativa
Per quanto concerne la ripresa lavorativa al termine della fermata, l’art. 15 del Regolamento del Fondo dispone che “Al termine del periodo di fermata l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva [lavorativa] in mancanza della quale dovrà restituire [a FSBA] le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio consulenza Lavoro e Sindacale – ConsulenzaLavoroSindacale@artigianibg.com (035.274.232/230)