Gli impianti costituiti da generatori a biomassa legnosa devono essere installati da personale abilitato secondo quanto previsto dal D.M. 37/2008 e dall’art. 15 del D. Lgs. 28/2011 (qualifica FER) ed in conformità alle istruzioni tecniche rese disponibili dall’impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore. In particolare, per gli impianti inferiori a 35 kW occorre rispettare quanto previsto dalla norma UNI 10683, mentre per quelli superiori quanto prescritto dalla parte seconda dell’Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/2006.
L’installatore è tenuto alla messa in esercizio dell’impianto, effettuando tutte le prove di funzionalità previste. La messa in esercizio può essere delegata ad altro personale con idonei requisiti, ma deve essere effettuata alla presenza dell’installatore. Al termine delle operazioni, l’installatore redige la dichiarazione di conformità dell’impianto e compila il libretto di impianto. Tutta la documentazione deve poi essere trasmessa all’Autorità competente attraverso la registrazione a CURIT.
A decorrere dal 15/10/2024, l’installatore deve anche tenere conto dei requisiti dettati dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria prima di installare dei nuovi impianti alimentati da biomassa.
I requisiti per le nuove installazioni sono i seguenti:
a) nei Comuni sopra i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017;
b) nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere classificati con almeno 4 stelle ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm3 ed emissioni di COT non superiori a 35 mg/Nm3, come da certificazione rilasciata ai sensi del d.m. 186/2017 (per impianti superiori a 35 kW, andava applicato a partire dal 15/10/2022).
Per quanto riguarda, invece, gli impianti a biomassa già esistenti, la Delibera Regionale 5360/2021 prevede quanto segue:
a) se l’impianto è stato installato prima del 01/01/2020, può essere mantenuto in esercizio se appartenente almeno alla classe 3 Stelle;
b) se l’impianto non ha il Certificato Ambientale o non ha almeno le 3 Stelle richieste dalle disposizioni regionali, può essere utilizzato:
- fino al 15/10/2024 se possiede un rendimento energetico almeno del 75% se alimentato con legna o dell’85% se alimentato con pellet, come indicato nel libretto o nella documentazione a corredo dell’impianto ed è dotato di regolare dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore;
- fino al 15/10/2024 se costituisce l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione;
- se con potenza al focolare fino a 10 kW, saltuariamente per scopi ricreativi;
- se collocato in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (impianti storici);
- se costituito da stufe ad accumulo progettate ed assemblate in opera secondo la norma UNI EN 15544, in quanto non certificabili.
(Fonte CURIT Regione Lombardia)
Per informazioni:
Sportello Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo (tel. 035.274.355-296-200 – e-mail: cait@artigianibg.com)