Con la Deliberazione n° XI/5360 Regione Lombardia ha introdotto nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e
l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa e ribadisce l’obbligo dell’aggiornamento FER per gli operatori del settore
Nel recente passato, la disciplina degli impianti a biomassa era normata dal DGR 3965/2015, abbinato all’accordo del Bacino Padano sulla Qualità dell’Aria ( 7095/2015) che ha classificato i generatori a biomassa fino a 500 kW, in 5 classi, attribuendo a ciascuna un numero di stelle. I generatori più performanti sono quelli a cinque stelle.
Entrambe le deliberazioni sono state superate con il DGR 5360 dell’11 ottobre 2021, con il quale sono state approvate disposizioni che disciplinano in modo complessivo il riscaldamento a biomassa (legna, pellet o cippato). Sono destinatari della normativa di Regione Lombardia tutti coloro che utilizzano, istallano, fanno manutenzione ordinaria e straordinaria, controllano e ispezionano gli impianti termici alimentati da biomassa per la climatizzazione degli edifici e/o la produzione di acqua calda sanitaria ed eventualmente per la contestuale cottura dei cibi in ambito domestico (introdotte negli obblighi di manutenzione e certificazione dal nuovo DGR anche le termocucine e le cucine economiche in precedenza non contemplate).
Sono esclusi dal provvedimento gli impianti che alimentano le reti di teleriscaldamento, i processi produttivi di natura imprenditoriale o che sono utilizzati per manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali.
Le nuove disposizioni tengono conto della necessità di facilitare il censimento su CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici), di assicurare la loro manutenzione e di prevedere, per i prossimi anni, requisiti più performanti per l’installazione. Con la delibera sono state approvate delle linee guida, che hanno lo scopo di sensibilizzare gli utenti sulla corretta gestione degli impianti, sia per contrastare il rischio di incendi, sia per tutelare la salute.
Si ricorda che per operare nel campo delle biomasse è obbligatorio rispettare per gli installatore e i manutentori quanto riportato all’ articolo 24 del DGR:
“Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile”
Sono abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all’art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale. Entro 3 anni dall’avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere la qualificazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.
Scarica Dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021
Scarica l’allegato 1 della dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021 – Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa
Scarica l’allegato 2 della dgr 5360 del 11 ottobre 2021 – Linee guida per l’uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).