Entrano in vigore dal 1° maggio 2026 le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/78, che aggiorna il Regolamento (CE) n. 1223/2009 in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici.
Il provvedimento introduce nuove restrizioni e divieti su alcune sostanze, con limiti di utilizzo più stringenti o divieto in specifiche categorie di prodotti.
A seguito di recenti studi sulla salute, la Commissione Europea ha deciso di limitare o vietare l’uso di tre sostanze molto comuni nel settore dell’estetica e dell’acconciatura perché classificate come potenzialmente tossiche.
Le nuove norme, contenute nel Regolamento (UE) 2026/78, diventeranno obbligatorie dal 1° maggio 2026. Oltre questa data, i prodotti e le scorte che non risulteranno conformi non potranno più essere utilizzati né venduti.
Le sostanze di interesse dei cosmetici utilizzati in estetica e acconciatura impattate dal Regolamento sono:
ARGENTO -SILVER (CAS: 7440-22-4, INCI: CI 77820)
È il colorante che conferisce ai prodotti l’effetto metallico o “a specchio”.
Secondo le nuove disposizioni normative, l’utilizzo del CI 77820 come colorante resterà consentito esclusivamente nei prodotti per labbra e negli ombretti, con una concentrazione massima pari allo 0,2%.
Al contrario, il suo impiego sarà vietato in altri prodotti cosmetici, quali smalti per unghie, gel per unghie, spray e prodotti analoghi. Tali prodotti, pertanto, non potranno più essere immessi sul mercato né mantenuti in commercio.
Di conseguenza, anche gli utilizzatori professionali non potranno più detenerli né utilizzarli ai fini dell’applicazione sulle clienti.
IDROSSIBENZOATO DI ESILE (CAS: 6259-76-3, INCI: HEXYL SALICYLATE)
Per questa sostanza sono stati introdotti specifici limiti di concentrazione, differenziati in base alla tipologia di prodotto cosmetico:
- fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bimbi <3 anni) 2%;
- tutti i prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni) 0,5%;
- tutti i prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni) 0,3%;
- dentifrici 0,001%;
- colluttori 0,001%
- prodotti per bambini < 3 anni 0,1%;
(non usare nella maggior parte dei casi)
BIFENIL-2-OLO (CAS 90-43-7, INCI “O-PHENYLPHENOL”)
Il Regolamento 2026/78 ne conferma l’uso solo entro limiti precisi e con condizioni di sicurezza. Viene inoltre incluso il suo sale sodico (sodium o-phenylphenate) tra i conservanti autorizzati con gli stessi limiti, che sono i seguenti:
- nei prodotti da risciacquare la concentrazione massima combinata di o-Phenylphenol e Sodium o-Phenylphenate (espresso come fenolo) non deve superare lo 0,2 %;
- nei prodotti da non risciacquare la concentrazione combinata non deve superare lo 0,15 %;
- non deve essere usato in prodotti che possano comportare esposizione inalatoria dell’utilizzatore finale (es. aerosol, spray);
- non è consentito nei prodotti per il cavo orale (come dentifrici e collutori);
- è raccomandato evitare il contatto con gli occhi.
Non sono previsti tempi di implementazione e quindi, dal 1° maggio 2026 saranno vietate sia l’immissione che la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi. Di conseguenza, i prodotti non conformi alle nuove disposizioni da tale data non potranno più essere né utilizzati né venduti ai consumatori.
La normativa non specifica se i prodotti non conformi debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore: questo aspetto resta demandato agli accordi contrattuali tra le parti.
Per informazioni:
Aree di Mestiere (tel. 035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com).