La denuncia di un impianto di riscaldamento, di cui all’art.18 del D.M. 1.12.1975, deve essere effettuata secondo le modalità indicate nella raccolta R2009 al punto R.4.A (specificazioni tecniche applicative del titolo II del D.M. 1.12.1975).
Previa compilazione degli appositi moduli, verrà eseguita dal tecnico incaricato la verifica dei dati tecnici fondamentali richiesti:
- esame del progetto e verifica di nuovi impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW;
- esame del progetto e verifica di impianti sottoposti a modifiche importanti quali i dispositivi di sicurezza e protezione del generatore, la sostituzione o la modifica del generatore con aumento della potenzialità o variazione della precedente pressione di targa oppure l’installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione.
Modalità di trasmissione
Tutte le comunicazioni, richieste e denunce devono essere effettuate via PEC all’Unità Operativa Territoriale Inail competente (vedi Elenco degli uffici Inail), secondo l’apposita modulistica reperibile alla sezione Ricerca e Tecnologia – Moduli e modelli relativi alle attività di certificazione e verifica. Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà ad essere digitalizzati; l’invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione devono essere contenuti nella comunicazione effettuata via PEC.
Gli elaborati grafici dovranno essere firmati elettronicamente/digitalmente da un professionista abilitato ai sensi della vigente normativa. È possibile effettuare l’invio telematico senza la firma digitale allegando le scansioni in formato PDF dei documenti con timbro e firma autografa del professionista.
È ammesso, altresì, che la ricezione e/o l’invio della suddetta corrispondenza avvenga a mezzo PEC di soggetto diverso dal denunciante, purché da questi opportunamente delegato. Nel caso di invio da parte di un delegato, lo stesso dovrà essere munito di delega opportuna che costituisce parte integrante e sostanziale della pratica stessa, con allegato idoneo e valido documento di riconoscimento del delegante, nella quale sia inequivocabilmente individuato l’atto di delega In conformità alla normativa vigente.
(Fonte INAIL)
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).