LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

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Il Decreto Ministeriale 37/2008 ha introdotto la possibilità di redigere una Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) in sostituzione della Dichiarazione di Conformità (DICO), qualora quest’ultima non sia stata prodotta o non sia più reperibile. Tale possibilità è prevista dall’art. 7, comma 6 del DM 37/08.

 

 

COSA DICE LA NORMA

“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, oppure, per gli impianti non soggetti a obbligo di progetto, da un responsabile tecnico con almeno 5 anni di esperienza.”

 

 

QUANDO È POSSIBILE RILASCIARE LA DIRI?

La DIRI può essere redatta solo per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08, e che rientrano nel campo di applicazione della Legge 46/90. È applicabile in assenza della DICO e non può essere utilizzata per impianti non a norma o modificati successivamente.

Impianti interessati:

  • Impianti elettrici (produzione, distribuzione, utilizzo)
  • Impianti radiotelevisivi, antenne, parafulmini
  • Impianti di riscaldamento e climatizzazione (pompe di calore, condizionatori)
  • Impianti idrici
  • Impianti di trasporto gas (liquido o areiforme)
  • Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili)
  • Impianti antincendio

Questi impianti possono essere ad uso civile o destinati ad attività produttive, commerciali, terziarie e altri utilizzi.

 

CHI PUÒ REDIGERE LA DIRI?

Dipende dalla tipologia dell’impianto:

  • Impianti non soggetti a obbligo di progetto:
    • Installatore  abilitato con almeno 5 anni di esperienza come responsabile tecnico
    • Professionista iscritto all’albo (ingegnere, perito) con almeno 5 anni di esperienza nel settore
  • Impianti soggetti a obbligo di progetto:
    • Solo un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza nel settore impiantistico

 

COME SI REDIGE LA DIRI?

La Dichiarazione di Rispondenza deve essere basata su:

  • Sopralluogo e verifica visiva dell’impianto
  • Controlli tecnici e misurazioni specifiche, come:
  • Prova di tenuta gas
  • Certificazione messa a terra
  • Verifica funzionale impianto idrico o termico

Allegati obbligatori:

  • Schemi e planimetrie dell’impianto
  • Relazione tecnica con esiti delle verifiche
  • Prove e misurazioni effettuate
  • Dati identificativi e abilitazione del professionista
  • Timbro e firma del dichiarante

 

 

 ATTENZIONE: La DIRI non può sostituire la DICO per impianti realizzati dopo il 27/03/2008. In caso di modifiche, ampliamenti o manutenzioni straordinarie, è obbligatoria una nuova Dichiarazione di Conformità secondo le norme UNI e CEI vigenti.

 

 

La DIRI (CLICCA QUI per scaricare il fac-simile) deve essere redatta in più copie e consegnata al committente, trattenuta dal professionista e consegnata in comune, come avviene per la Dichiarazione di Conformità.

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi tel. 035274355 | e-mail marco.trussardi@artigianibg.com.

 

 

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