Finalmente, dopo quasi un mese tra zona rossa e arancione rafforzato, la Lombardia ritorna in zona arancione.
Lo ha stabilito l’ordinanza emanata il 9 aprile dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da lunedì 12 aprile.
Ricapitoliamo quindi le norme in vigore nelle zone arancioni.
REGOLE VALIDE PER LE ZONE ARANCIONI
NIENTE ZONE GIALLE FINO A FINE APRILE
È prorogata fino al 30 aprile 2021 la disposizione che stabilisce l’applicazione, nelle zone gialle, delle misure della zona arancione. Pertanto, fino a fine aprile, in tutto il Paese non ci saranno zone gialle. C’è però la possibilità di apportare modifiche alle misure, in ragione dell’andamento dell’epidemia, attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
COPRIFUOCO
È vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile (lo trovi anche in fondo al testo).
SPOSTAMENTO TRA REGIONI
Fino al 30 aprile 2021, non essendoci zone gialle, non sarà consentito lo spostamento tra regioni (che in base al DPCM 2 marzo 2021 è previsto appunto solo nelle zone gialle).
La mobilità tra regioni sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza. Si potrà sempre invece raggiungere il proprio domicilio e la propria residenza.
SPOSTAMENTI
Sono consentiti gli spostamenti all’interno dei territori Comunali, ma è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Per ogni spostamento fuori dal proprio Comune, in caso di controlli, dovrà essere esibito il modello di autocertificazione editabile.
Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
VISITE AI PARENTI
Nelle regioni in fascia arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
PICCOLI COMUNI
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
SECONDE CASE
In base alle Faq del governo, lo spostamento nelle seconde case è sempre consentito sia in fascia arancione che rossa, con alcune regole: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l’aggiunta di parenti o amici; la seconda casa non deve essere abitata da altre persone; è necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021.
Tuttavia, occorre fare attenzione perché diverse regioni vietano con ordinanze questo tipo di spostamenti sul loro territorio.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Riaprono tutte le attività commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, ferme restando le chiusure sottoindicate nei giorni festivi e prefestivi. Riaprono i mercati.
CHIUSURE FESTIVE DEI CENTRI COMMERCIALI
Per le TRE ZONE (rossa, arancio e gialla), nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a ECCEZIONE delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).
Ricordiamo quindi che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, comma 2).
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurati:
- distanza interpersonale di almeno un metro
- ingressi in modo dilazionato
- divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
- rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
- esposizione all’ingresso del locale di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
RISTORAZIONE, BAR
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, gastronomie, ecc.), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Restano consentiti:
- la consegna a domicilio in qualunque orario
- l’asporto fino alle ore 22 per tutti gli esercizi (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande – codice ATECO 47.25). Per i soggetti che svolgono attività di bar senza cucina (codici ATECO 56.3) il limite orario per l’asporto è fissato alle ore 18.
Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46); sono consentiti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
SERVIZI ALLA PERSONA
Riprendono tutte le attività inerenti i servizi alla persona, comprese le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere e quelle di estetica.
Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sono consentite le attività artigiane di produzione e servizi, tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, ecc., rispettando i Protocolli specifici per ambienti di lavoro sottoscritti il 24 aprile 2020 e aggiornati lo scorso 6 aprile.
https://confartigianatobergamo.it/aggiornato-protocollo-anti-contagio/
SCUOLE
Nelle zone arancioni le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza, mentre per le scuole secondarie di secondo grado deve essere garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e per gli altri la didattica a distanza.
Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
SPORT
È consentito svolgere individualmente attività motoria, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Riaprono I centri che offrono sport individuali come il tennis o il golf. Si può andare in centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, è però vietato l’uso degli spogliatoi. Restano chiusi palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, che però possono erogare le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche. Chiusi gli impianti sciistici.
MOSTRE, MUSEI E TEATRI
Restano chiusi mostre, musei, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
DISTANZIAMENTO E DISPOSITIVI
È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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