LE LETTERE DI CREDITO E L’ITER PER OTTENERLE

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Le forme di pagamento utilizzabili in un’operazione di compravendita internazionale sono molteplici; tra queste una posizione di rilievo è sicuramente rivestita dalle lettere di credito, sempre più in uso nel commercio internazionale b2b.

 

La lettera di credito, nota anche come “credito documentario”, altro non è che un impegno assunto inderogabilmente da un istituto bancario di pagare a vista oppure a termine al fornitore un importo determinato a seguito della presentazione da parte dello stesso della documentazione comprovante l’avvenuta spedizione della merce.

 

La lettera di credito è, cioè, un sistema di pagamento che garantisce al fornitore ed al cliente il rispetto degli impegni che ciascuna parte ha assunto con il contratto di compravendita: mediante questo strumento, infatti, il fornitore-esportatore ha la certezza di incassare il corrispettivo pattuito a patto che consegni alla banca i documenti richiesti dall’acquirente – importatore. Al contempo, l’acquirente – importatore ha la certezza che il prezzo pattuito nella compravendita sarà rilasciato nell’effettiva disponibilità del venditore soltanto nel momento in cui quest’ultimo abbia regolarmente adempiuto la propria obbligazione contrattuale.

 

Anzitutto i soggetti coinvolti in questo tipo di operazione sono quattro:

 

  • L’Acquirente (cd “Applicant”), il quale ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore mediante l’emissione della lettera di credito;
  • Il Venditore (cd. “Beneficiary”), colui che esporta la merce nonché soggetto beneficiario della lettera di credito;
  • La Banca Emittente (cd. “Issuing Bank”), ossia la banca che emette concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla banca avvisante;
  • La Banca Avvisante (cd. “Advising Bank”), vale a dire la banca che si occupa di avvisare il venditore della ricezione della lettera di credito a suo favore.

 

L’operazione consta di diverse fasi:

 

  • In primis, dopo la stipula del contratto di compravendita, vi è un accordo tra le parti (venditore e acquirente) rispetto agli elementi essenziali oggetto della lettera di credito, nonché il termine entro il quale tale credito documentato dovrà essere notificato al beneficiario.
  • L’acquirente, in forza di quanto statuito e accordato con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l’emissione della lettera di credito a favore del beneficiario. La banca sarà disposta ad emettere la lettera di credito soltanto nell’ipotesi in cui l’acquirente sia in grado di offrire adeguate garanzie.
  • La banca, su istruzioni dell’acquirente, emette il credito a favore dell’acquirente, dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore.
  • La banca del venditore informa, quindi, il beneficiario dell’avvenuta emissione della lettera di credito a suo favore, inviandogliene una copia.
  • Il venditore presenta alla propria banca i documenti richiesti nell’ambito delle condizioni del credito documentario, che saranno poi trasmessi alla banca emittente.
  • Verificata la regolarità del credito documentario, la banca emittente consegna i documenti al proprio cliente ed addebita il relativo importo.

 

La fase di presentazione dei documenti è senz’altro quella più importante, poiché dal controllo di tale documentazione, volto ad accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto della stessa e, di conseguenza, l’effettuazione della prestazione promessa. A tal proposito occorre prestare la massima attenzione nella redazione dei documenti al fine di una loro presentazione conforme, priva di quelle che, nella pratica, vengono chiamate “riserve”, responsabili di far venir meno l’impegno irrevocabile assunto originariamente a causa, appunto, della presentazione non conforme dei documenti.

 

Roberta Cuttin – Missale & Partners

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