Da domenica 13 dicembre la Lombardia è ufficialmente zona gialla.
Lo ha disposto un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata venerdì 11 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 12.
Ecco quali regole cambiano e le novità fino al 15 gennaio.
COPRIFUOCO
L’obbligo dell’autocertificazione sarà valido solo nelle ore del coprifuoco, ogni giorno, dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Durante questi orari sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Ricordiamo che nelle festività viene mantenuto il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 per tutte le giornate, compreso il Natale e la Vigilia. Per la giornata di Capodanno, il coprifuoco è stabilito dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021.
SPOSTAMENTI
Si potrà tornare a valicare i confini comunali, per raggiungere un altro comune o un’altra provincia. Sarà possibile anche andare in un’altra Regione, a condizione che anche questa sia gialla. È possibile comunque attraversare regioni rosse, a patto di non fermarsi.
La raccomandazione è comunque quella di ridurre al minimo gli spostamenti.
Ricordiamo i limiti agli spostamenti validi solo nelle festività
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra i territori di diverse Regioni (anche se di fascia gialla). Sarà consentito andare nelle seconde case solo all’interno della stessa regione se in zona gialla (tranne che nelle giornate del 25-26 dicembre e 1° gennaio).
Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
A questo proposito, proprio in questi giorni il Governo sta valutando se modificare la norma per ampliare la possibilità di spostamento. Restiamo in attesa di novità.
Secondo le FAQ pubblicate sul sito del Governo, tra i casi di necessità rientrano: l’assistenza a persone non autosufficienti (non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria), i separati che incontrino i figli minori, i ricongiungimenti familiari presso la casa abituale.
Viene raccomandato inoltre di festeggiare solo con i conviventi.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune (salvo modifica della norma).
In ogni caso, fino al 20 dicembre e dopo il 6 gennaio chi vive nelle regioni in zona gialla potrà muoversi liberamente durante il giorno, potendo recarsi anche nelle seconde case in altre regioni.
FESTE
Tutte le feste sono vietate al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Nelle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE
Riaprono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) che con la zona arancione potevano lavorare solo con asporto e consegna a domicilio.
Le attività sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ma resta sempre consentita la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle festività: I ristoranti nelle zone gialle potranno restare aperti per pranzo anche nelle giornate delle festività. Resta consentito il servizio al tavolo oltre le 18 negli alberghi e strutture ricettive per i clienti alloggiati, tranne che dalle 18,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, quando sarà consentito il solo servizio in camera.
SERVIZI ALLA PERSONA
Ricordiamo che con il passaggio in zona gialla gli spostamenti sono consentiti anche fuori dal proprio Comune e Provincia (e Regione fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio) di residenza.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
NEGOZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
Ci si potrà recare in negozi ed esercizi commerciali siti in Comuni, Province (e Regioni, fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio) diversi da quello di residenza.
Nelle giornate festive e prefestive, continueranno a restare chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Ricordiamo che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi vengano dilazionati e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida.
Nelle festività: Fino al 6 gennaio le attività commerciali al dettaglio in zona gialla potranno restare aperte fino alle 21.
SPORT ALL’APERTO
Via libera alla possibilità di spostarsi anche in un altro Comune per fare attività motoria e sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
PALESTRE, PISCINE, PARCHI TEMATICI.
Continuano a restare sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento
IMPIANTI SCIISTICI
Impianti sciistici restano chiusi in tutti comprensori fino al 6 gennaio.
SCUOLA
Per le scuole superiori didattica a distanza fino a Natale e dal 7 gennaio 2021 attività didattica in presenza per il 75%.
Le scuole dell’infanzia, elementari e medie continuano in presenza.
Università con didattica a distanza, a parte le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori.
TRASPORTI
Bus e treni potranno viaggiare al 50% della loro capienza.
SALE GIOCHI, CINEMA, TEATRI, DISCOTECHE, MOSTRE
Continuano a restare sospesi: le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; mostre e musei.
CONVEGNI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Per approfondire le regole per il Natale e le attività consentite fino al 15 gennaio scarica il DPCM 3 dicembre 2020