Modifica DM 37/08 – Parte impianti di comunicazione elettroniche

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Nella Gazzetta Ufficiale del  13 dicembre 2023 , è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022 numero 192  “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.” (22G00200) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2022) che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.

 

Come noto, con il codice delle comunicazioni elettroniche (rif. comma 2, articolo 4 del  decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 207) era stata prevista una modifica al D. M. 37/08 per adeguare la disciplina agli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all’interno  degli edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  velocità  in  fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo  135-bis  del  Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

 

Si ricorda che tale adempimento, previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, è  attestato  dall’etichetta di  «edificio  predisposto  alla  banda   ultra   larga», rilasciata  da  un  impiantista abilitato con la lettera b), su  istanza  del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o  di altro soggetto interessato e che tale attestazione è  necessaria  ai fini della  segnalazione  certificata  di agibilità e che verrà successivamente (entro 90 giorni) comunicata dal Comune dal SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

Il decreto, composto da un solo articolo prevede:

  • Modifica all’art. 1 (Ambito di applicazione) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, estendendo e specificando l’ambito di applicazione della lettera b) che diviene
    «b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli   impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di  sicurezza  compresi gli impianti in fibra ottica, nonché’ le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;

 

  • Modifica all’art. 2 Definizioni relative agli impianti che al comma 1, lettera a), definisce il punto di consegna  «ovvero il punto terminale di rete come definito  dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.207»;
    Qui si segnala un refuso poiché il riferimento corretto sarebbe dovuto essere del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D. Lgs. 207/2021
    oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal  quale l’utente finale ha accesso  a  una  rete  pubblica  di  comunicazione elettronica  e  che,  in  caso  di  reti  in  cui  abbiano  luogo  la commutazione o l’instradamento, e’ definito mediante un indirizzo  di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a  un  nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di  rete  e’  costituito  dall’antenna  fissa  cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali  utilizzate dagli utenti del servizio

 

  • Modifica all’art. 2 Definizioni relative agli impianti, con la sostituzione della lettera f con   «f) impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla  ricezione  dei segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli  impianti  di sicurezza,  ad  installazione  fissa,  comprese   le   infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;» inserendo l’infrastruttura fisica tra gli elementi di impianto, storica battaglia di Confartigianato Antennisti Elettronici,
  • Inserimento di un articolo 5 bis) (Adempimenti  del  tecnico  abilitato) che prevede:
  1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti è responsabile dell’inserimento nel  progetto  edilizio  dell’edificio   di   tutte   le   parti   di infrastruttura fisica  multiservizio  passiva  e  degli  accessi  che richiedono di essere realizzati per gli interventiprevisti ai  sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380.
  2. Al termine dei  lavori,  su  istanza  del  soggetto  che  ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di  altro  soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al  comma  1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai  sensi  di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche  degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380

 

Link alla gazzetta ufficiale Gazzetta Ufficiale

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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