Ecco le novità riguardanti la certificazione verde e la limitazione delle mascherine al chiuso destinate ad allentare le regole per la gestione della pandemia da Covid-19 dal primo maggio.
Le prevede un emendamento al decreto Riaperture (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) che, in attesa della sua conversione, è stato inserito in una ordinanza “ponte” del ministro alla Salute Roberto Speranza. L’ordinanza, che tiene conto del persistere di esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia, produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Ecco le previsioni:
Mascherine obbligatorie fino al 15 giugno per trasporti, spettacoli e sport al chiuso
La mascherina Ffp2 resta obbligatoria fino al 15 giugno a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza (aerei, navi e traghetti, treni, mezzi trasporto di persone interregionali, noleggio con conducente, mezzi di trasporto locale, mezzi di trasporto scolastico, ecc).
La mascherina Ffp2 continua ad essere obbligatoria anche per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e competizioni sportive al chiuso.
Viene prorogato fino al 15 giugno anche l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
A scuola la mascherina resta obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico, come previsto dalla legge già in vigore.
Non essendo più stato confermato, dal 1° maggio non è più previsto l’obbligo di mascherina nei negozi, ristoranti, bar, supermercati.
È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Luoghi di lavoro
I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali sono ancora in vigore. Ricordiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
L’obbligo d’uso della mascherina va quindi, a nostro parere, mantenuto/fortemente raccomandato negli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali in caso di contagio dei lavoratori in azienda. Vi è inoltre anche il rischio di una eventuale azione di rivalsa da parte dell’Inail.
Termine obbligo del Green pass
Non essendo stato rinnovato l’obbligo, dal 1° maggio la certificazione verde non sarà più obbligatoria in Italia per nessuna attività per cui era precedentemente prevista (luoghi di lavoro, uffici pubblici, negozi, bar e ristoranti, mezzi di trasporto, mense e catering continuativo, cinema, teatri, concerti, eventi sportivi, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche), eccetto che per le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario il super green pass fino al 31 dicembre.
Il certificato verde non cessa di esistere. Nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà ad essere necessario per i viaggi all’estero, ma non sarà più richiesto in Italia.
Per scaricare l’ordinanza del ministro alla Salute CLICCA QUI