Di seguito segnaliamo alcune FAQ utili per fare fronte ai dubbi operativi legati alla nuova piattaforma ministeriale della nuova “Banca Dati F-Gas”, diventata operativa lo scorso 25 settembre.
Chi deve comunicare gli interventi?
Devono comunicare gli interventi:
- Imprese in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008;
- Persona fisica certificata:
-Persona che svolge attività su commutatori (regolamento di esecuzione CE 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento di esecuzione CE 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
-Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti di esecuzione CE 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.
Quali interventi devono essere comunicati?
Devono essere comunicati gli interventi di:
Installazione: assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
Manutenzione o assistenza: Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite
Recupero: Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature
Riparazione: Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas
Smantellamento: chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;
Controllo delle perdite :Controllo per verificare la presenza di eventuali perdite da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 4 del Regolamento 517/2014
Per quali apparecchiature vanno comunicati gli interventi?
Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c) pompe di calore fisse;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f) commutatori elettrici;
Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Quando va comunicato l’intervento?
La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:
- dall’installazione delle apparecchiature;
- dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dallo smantellamento delle apparecchiature. La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre.
Per informazioni:
Sportello C.A.I.T. (tel.035.274.296 – 277; e-mail: cait@artigianibg.com).