NUOVA BANCA DATI FGAS: ECCO ALCUNE FAQ

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Di seguito segnaliamo alcune FAQ utili per fare fronte ai dubbi operativi legati alla nuova piattaforma ministeriale  della nuova “Banca Dati F-Gas”, diventata operativa lo scorso 25 settembre.

 

Chi deve comunicare gli interventi?

Devono comunicare gli interventi:

  •  Imprese in possesso di certificato per il regolamento 2067/2015 e 304/2008;
  • Persona fisica certificata:

-Persona che svolge attività su commutatori (regolamento di esecuzione CE 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento di esecuzione CE 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.

-Persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti di esecuzione CE 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

 

Quali interventi devono essere comunicati?

Devono essere comunicati gli interventi di:

Installazione: assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;

Manutenzione o assistenza: Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite

Recupero: Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature

Riparazione: Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas

Smantellamento: chiusura finale e l’interruzione dell’uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;

Controllo delle perdite :Controllo per verificare la presenza di eventuali perdite da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 4 del Regolamento 517/2014

 

Per quali apparecchiature vanno comunicati gli interventi?

Le apparecchiature sono definite dall’articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014:

a) apparecchiature fisse di refrigerazione;

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;

c) pompe di calore fisse;

d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

f) commutatori elettrici;

 

Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che  la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

 

Quando va comunicato l’intervento?

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature. La comunicazione è relativa ai soli interventi svolti a partire dal 25 settembre.

 

 

Per informazioni:
Sportello C.A.I.T. (tel.035.274.296 – 277; e-mail: 
cait@artigianibg.com).

 

 

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