Il Governo, in data 5 gennaio 2022, ha varato il nuovo “Decreto Legge anti-Covid-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio ed entrato in vigore l’8 gennaio 2022, che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza pandemia, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Il Decreto, oltre a confermare le misure disposte nel precedente “Decreto festività” (Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221), ha disposto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, lavoratori e non solo, e ampliato gli obblighi per l’uso del Green Pass Base e del Green Pass Rafforzato.
L’obiettivo è quello di cercare di “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Queste le principali misure, con le rispettive date di entrata in vigore.
Obbligo vaccinale per gli over 50 (e Super Green Pass per i lavoratori over 50)
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.
L’obbligo scatta a partire da sabato 8 gennaio 2022, fino al 15 giugno 2022 e, se non ci si vaccina entro il 1° febbraio 2022, scatta la sanzione di 100 euro.
Dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro.
Ricordiamo che il Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) si ottiene solo se si è vaccinati o si è guariti da Covid, mentre non viene rilasciato a chi è in possesso solo di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare.
Senza tale tipo di certificazione, i lavoratori over 50 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.
Viene data così la possibilità, per chi non si è ancora vaccinato, di prenotare il vaccino entro il 31 gennaio e di ottenere il Green Pass che assume validità dopo 15 giorni dalla somministrazione (ed essere in regola per il 15 febbraio).
Super Green Pass per accedere a una serie di strutture e servizi
Da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato di emergenza, stabilito per il 31 marzo 2022,
è obbligatorio il Green Pass Rafforzato (ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione da Covid) per:
- Alberghi e strutture ricettive
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- Sagre e fiere
- Centri congressi
- Servizi di ristorazione all’aperto
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
- Aerei, treni e navi
- Trasporto pubblico locale
Green Pass Base per i Servizi alla Persona (parrucchieri, barbieri, estetiste)
Da giovedì 20 gennaio 2022, e fino al 15 giugno 2022, scatta l’obbligo di Green Pass Base (che viene rilasciato a seguito di vaccinazione, avvenuta guarigione o con tampone negativo antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) per tutti i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici, truccatori, tatuatori, piercer, lavanderie e pompe funebri, ovvero i Servizi alla Persona.
Da martedì 1° febbraio 2022, e fino al 15 giugno 2022, il Green Pass Base sarà esteso anche ai clienti di pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, con l’esclusione dei negozi che vendono alimentari, farmacie e quelli che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.
Con un DPCM, che verrà adottato entro 15 giorni, verranno precisate le attività considerate tali e quindi interessate dalla misura.
Scuole: nuove regole per la gestione dei casi di positività
Nelle Scuole dell’Infanzia, in presenza di un solo caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per dieci giorni.
Nelle Scuole Primarie, con un caso di positività, l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso positivo, e verrà ripetuto dopo cinque giorni.
Con due o più casi positivi è prevista la didattica a distanza (DAD) della sola classe interessata per dieci giorni.
Nelle Scuole Secondarie di I e II grado, con un caso di positività è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso in aula di mascherine FFP2. Con due casi positivi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, oppure guariti da più di 120 giorni e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, l’attività prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi positivi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Restano confermate le norme già in vigore con il cosiddetto “Decreto di Natale”, in particolare:
Mascherine
- Obbligo fino al 31 gennaio 2022 di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto, compresi autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente e quelli adibiti al trasporto pubblico locale o regionale (bus, tram e metro).
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), c’è l’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto, e sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingresso visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
Fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (ciclo vaccinale + cosiddetta terza dose), oppure ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.
Corsi di formazione
Obbligo di Green Pass base per accedere ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Viaggi. Ingressi sul territorio nazionale
Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.
In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel», previa comunicazione all’azienda sanitaria competente.
Durata Green Pass da vaccino
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
Ecco la scheda con la sintesi delle principali previsioni
Per scaricare il testo completo del nuovo Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 CLICCA QUI