Lo scorso 4 aprile, il Presidente della Regione Lombardia ha firmato l’ordinanza regionale n. 521 che introduce ulteriori misure restrittive che saranno in vigore fino al 13 aprile.
Successivamente, con l’ordinanza regionale del 6 aprile, nr 522, sono state introdotte alcune modifiche all’ordinanza del 4 aprile, valide anch’esse fino al 13 aprile.
A seguito di quanto sopra, le ordinanze regionali n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, con cui erano state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19, hanno cessato di produrre effetto dal 5 aprile 2020.
Le nuove ordinanze regionali introducono alcune novità, in particolare:
- l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
- l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
- interventi urgenti per le abitazioni.
Rimangono di immutata efficacia le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 22 Marzo 2020 nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo 2020, dal MISE del 25 Marzo e dall’ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino al 13 Aprile 2020, come previsto dal DPCM dell’1 Aprile 2020.
In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020. Il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati.
- è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
Nei giorni festivi e prefestivi è vietata la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l’illuminazione;
- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- ottica e fotografia;
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Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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