RESPONSABILITÀ DEL MANUTENTORE IN CASO DI IMPIANTO PERICOLOSO

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Di seguito una sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31.7.2015, nella nuova DELIBERAZIONE N° XI / 3502 prodotto da Regione Lombardia entrato in vigore lo scorso 5 agosto.

Vi è presente una novità molto importante per i manutentori così definita: Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell’impianto, provvede a renderne impossibile l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.

 

Entriamo nello specifico e vediamo cosa è previsto all’articolo dedicato

Articolo 12 Installatori e manutentori di impianti termici

Comma 3. Il manutentore, al termine della manutenzione sull’impianto, provvede ad aggiornare le informazioni sul Libretto di impianto e riportare le attività svolte conformemente a quanto previsto ai punti 14 e 15 sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica, approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii, in base alla tipologia di generatore a servizio dell’impianto. In conformità a quanto previsto dal D.M. 10.2.2014, occorre fornire indicazioni finalizzate alla risoluzione di carenze, qualora riscontrate e non eliminate, ma tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare, devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto, alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Qualora per l’impianto si evidenzino condizioni di rischio grave per persone, animali domestici e beni, il manutentore segnala al Responsabile dell’impianto le condizioni di rischio, diffidandolo dall’utilizzo, ed informa tempestivamente l’Amministrazione Comunale; in condizioni tali da costituire un immediato pericolo, provvede direttamente a sospendere la possibilità di utilizzo dello stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26.10.2016.

 

Definizioni

“Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste

 

 

Clicca qui per scaricare la DGR XI/3965

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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