Diversamente da quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, (Decreto Legge n.124 del 2019 convertito dalla Legge 157/2019) che aveva previsto dal 1° gennaio 2022 la riduzione a 999 euro della soglia per l’utilizzo dei contanti per i pagamenti (si veda ns. news https://confartigianatobergamo.it/dal-1-gennaio-2022-scende-sotto-i-1-000-euro-il-limite-utilizzo-contanti/), per effetto del cd.Decreto Milleproroghe, il limite resta quello di 1.999,99 euro.
L’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021 (Decreto Milleproroghe), inserito in sede di conversione, prevede infatti che dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
Dal 1° gennaio 2022, quindi, la soglia dalla quale non sarà possibile l’utilizzo dei contanti per i pagamenti viene riportata a € 2.000,00
Il divieto di superare la predetta soglia riguarda in generale ogni trasferimento indipendentemente dalla relativa causale: ad esempio commette una violazione il padre che regala al figlio l’importo di 2.000 euro in contanti. Lo stesso dicasi per la restituzione della somma dovuta in relazione ad una precedente operazione di finanziamento.
Invece il limite di 2.000 euro non si applica per le operazioni di prelevamento e versamento bancario. In questo caso la somma di denaro rimane comunque nella disponibilità dello stesso soggetto che, oltre ad essere intestatario del rapporto di conto corrente dal quale si preleva o si versa, è il destinatario finale della somma.
Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.
Per le violazioni commesse dall’1.1.2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000,00 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000,00 euro.
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