CAMBIA LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO – ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO

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I Decreti pubblicati a settembre 2021 che riguardano la gestione del rischio incendio dei luoghi di lavoro hanno previsto delle modifiche anche per quanto riguarda le valutazioni dei rischi.

In particolare il D.M. 03 settembre 2021 ( entrato in vigore il 29 settembre 2022) ha previsto diverse modifiche, dando nuovi criteri per la realizzazione, la progettazione e l’esercizio di attività classificate a rischio basso, oggi definiti come: i luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi tutti i requisiti sotto elencati:

  • affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.);
  • superficie lorda non superiore a 1.000 m2;
  • piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (in linea generale, con carico d’incendio inferiore a 900 MJ/m2);
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendi

Sarà quindi necessario garantire strategie antincendio che tengano conto in modo particolare di:

  • Rivelazione ed allarme
  • Compartimentazione
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici
  • Posizionamento e tipologia estintori
  • Sistema di esodo

 

Si ricorda che la valutazione del rischio incendio è considerata parte integrante del DVR, previsto dal D.Lgs. 81/08.

 

Viene infine mantenuto invariato l’obbligo di predisporre un Registro dei controlli di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio (già previsto anche in precedenza) a cui però si aggiungono, a partire dal  25 settembre 2022,  liste di controllo per dimostrare l’avvenuta sorveglianza dei sistemi antincendio anche da parte dei lavoratori presenti (e adeguatamente istruiti).

 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 035/274266 email: ambiente@artigianibg.com

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