Confartigianato ha portato a casa un’altra importante vittoria per semplificare il nuovo regolamento sulla gestione degli F-Gas, quei gas fluorurati a effetto serra che stanno turbando i sonni di migliaia di imprenditori del settore. Il decreto direttoriale 9/2019, infatti, ha definito gli schemi di accreditamento per i Sistemi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, recependo molte delle semplificazioni e delle indicazioni suggerite da Confartigianato. “Siamo molto soddisfatti, perché intervenendo ai tavoli di confronto siamo riusciti ad ottenere delle semplificazioni importanti rispetto alle versioni precedenti che ci erano state sottoposte – ha spiegato Filippo Luna, consigliere di Confartigianato Termoidraulici con delega agli F-Gas – La prima vittoria è la certificazione d’impresa semplificata per le ditte individuali, che abbiamo chiesto e ottenuto. Era una richiesta forte di tutta la base degli artigiani e per questo l’abbiamo portata avanti con tanta convinzione. Ora l’impresa individuale, dove l’imprenditore corrisponde alla persona patentata per la gestione degli F-Gas, può contare su un iter semplificato che prevede il solo invio dei documenti senza la visita ispettiva in azienda. Questo, ovviamente, si traduce in un notevole risparmio di tempo e di denaro per tutti gli imprenditori coinvolti quotidianamente nella gestione degli F-Gas”, ha aggiunto Luna.
La guerra di Confartigianato per una normativa più snella e semplice non è ancora finita, però. In ballo restano ancora il decreto sanzioni e la creazione di una banca dati con gli apparecchi soggetti al trattamento degli F-Gas, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori d’aria, climatizzatori e lavatrici industriali. “I risultati ottenuti finora saranno vani se il decreto sanzioni, su cui stanno lavorando i tecnici del Ministero, non sarà altrettanto efficace per far rispettare davvero le regole. Quella degli F-Gas è una normativa molto complessa, che finalmente riesce a chiarire e a identificare i responsabili, servono sistemi di controllo efficaci basati su poche regole ma certe e su un quadro sanzionatorio reale – ha continuato Filippo Luna – La seconda battaglia che ci aspetta da qui a breve è quella per una banca dati semplice e snella da utilizzare per tutti gli installatori e manutentori”.
Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato i primi chiarimenti.
Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni operatori del settore, nel caso di imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, si dovrà comunque certificare sia l’impresa che la persona . La semplificazione per le imprese individuali sta in un apposito iter, ora snellito di alcune parti ridondanti.
Sono stati istituti i modelli per le richieste di esenzione e deroga alla certificazione, ad esempio per chi effettua solo Brasature o chi ha un contratto di apprendistato ed opera sotto la sorveglianza di un responsabile certificato. Tali esenzioni e deroghe sono sempre rilasciate dalla CCIAA competenti alle quali vanno inviate le domande onde non incappare in eventuali sanzioni.
Il Ministero ha inoltre chiarito che la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Di conseguenza l’uso della banca dati (il nuovo registro) per le attività di controllo delle perdite, le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, è a prescindere dal sopracitato contenuto. Non a caso i rinnovi e i mantenimenti delle certificazioni di persone e imprese sono subordinati ad una verifica dei loro interventi nella banca dati stessa.
La dichiarazione ad ISPRA è stata abrogata pertanto le informazioni del 2018 (termine teorico di comunicazione 31 maggio 2019) non dovranno essere trasmesse.
ATTENZIONE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa. Tuttavia, a partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).