BACINO PADANO – LIMITAZIONI ALL’USO DI APPARECCHI A BIOMASSA LEGNOSA

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Gli apparecchi per il riscaldamento alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza maggiore a 5 kW (già a partire dal 15 ottobre 2014) rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici. Ciò vuol dire che, come tutti gli altri impianti termici, devono essere muniti di un “Libretto di impianto” che ne identifichi caratteristiche tecniche (potenza e rendimento), combustibile utilizzato e che riporti anche indicazioni circa: corrette modalità di gestione del generatore, regime di funzionamento ottimale, sistemi di regolazione presenti, nonché i limiti (minimo e massimo) del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi da collegare all’apparecchio.

L’Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto tra le Regioni del bacino padano ed il Ministero dell’Ambiente prevede una serie di limitazioni sia per l’utilizzo che per l’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa.

 

Misure permanenti

1° ottobre 2018

A partire da questa data è vietato:

  • Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 2 stelle;
  • Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle.

È inoltre obbligatorio utilizzare pellet classificato A1 per i generatori che utilizzano questo tipo di combustibile.

1° gennaio 2020

A partire da questa data è vietato:

  • Utilizzare generatori a biomassa legnosa che abbiano caratteristiche ambientali inferiori alle 3 stelle;
  • Installare generatori a biomassa legnosa che caratteristiche ambientali inferiori alle 4 stelle.

 

Misure temporanee

Oltre alle limitazioni strutturali sopra indicate, vi sono delle ulteriori restrizioni in caso di particolari situazioni di accumulo di inquinanti in atmosfera.

Le misure temporanee di primo livello si attivano nei comuni interessati su base provinciale quando le concentrazioni di PM10 superano i limiti previsti per 4 giorni consecutivi. Queste misure, per quanto concerne i sistemi di riscaldamento, prevedono:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 3 stelle;
  • Limite massimo a 19°C per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

Le misure temporanee di secondo livello si applicano al superamento dei limiti previsti della concentrazione di PM10 per 10 giorni consecutivi. Tali misure, che si aggiungono a quelle di primo livello, per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento sono:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni inferiori alla classe 4 stelle.

 

La classificazione degli apparecchi

Il Decreto 186 del 2017 ha ufficializzato le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento a biomassa legnosa per la relativa classificazione in stelle, sulla quale si basano poi le limitazioni dell’Accordo di Bacino Padano.

Il costruttore degli apparecchi è tenuto a rivolgersi ad un Organismo Notificato che, effettuando dei test o analizzando i test report messi a disposizione dal costruttore, andrà a definire la classe di appartenenza del singolo modello. La classe di appartenenza dei singoli modelli di apparecchi a biomassa viene pubblicata sul sito internet del costruttore e dell’Organismo Notificato che ha provveduto alla valutazione.

 

Gestione degli impianti a biomassa

Si rammenta che tutti gli impianti di nuova installazione, anche quelli costituiti da generatori di calore a biomassa, devono essere sottoposti ad una verifica di corretto funzionamento ed essere dotati di dichiarazione di conformità riferita ai vari componenti dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n°37 e dalla norma UNI 10683. All’atto della prima messa in esercizio deve essere rilasciato anche il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia.

La normativa regionale prevede che anche questi impianti debbano poi essere sottoposti a manutenzione periodica, facendo riferimento allo specifico modulo di controllo predisposto, secondo le seguenti tempistiche:

  • ogni 2 anni per i generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW;
  • ogni anno per i generatori di potenza termica nominale uguale o superiore a 15 kW.

Per gli apparecchi a biomassa legnosa è inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con periodicità almeno biennale. Le attività di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dei generatori di calore a biomassa legnosa e del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione devono essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.

Ad ogni intervento deve essere rilasciato all’utente e caricato su CURIT il Rapporto di Controllo di Tipo 1B adottato da Regione Lombardia con il DDUO n°11785/2015.

 

Cosa significa Pellet A1

 

La qualità del pellet viene definita da specifiche norme tecniche di riferimento riconosciute  a livello internazionale e adottate a livello nazionale. La principale norma a cui fanno attinenza i biocombustibili solidi è la ISO 17225, a livello nazionale per il pellet di legno il riferimento è la UNI EN ISO 17225-2 “Biocombustibili solidi – Specifiche e classificazione del combustibile – Parte 2: Definizione delle classi di pellet di legno” che di fatto recepisce in toto la norma internazionale  ISO.

La norma in questione,   stabilisce i parametri qualitativi di riferimento e le soglie entro le quali un determinato pellet deve rientrare affinché possa ritenersi conforme o meno ad una determinata classe di qualità (A1, A2 o B per pellet commerciali oppure I1, I2 e I3 per quelli industriali). Considerata la funzione energetica, il primo requisito è legato alla sua capacità di liberare energia termica durante la combustione. Questa proprietà è definita dal potere calorifico. Più specificatamente la norma fa riferimento al potere calorifico inferiore (PCI) del pellet tal quale da non confondere con il potere calorifico superiore (PCS), il cui dato è fuorviante e ancora utilizzato da alcuni produttori e distributori. Per classificare un pellet in classe A1 il PCI deve essere non inferiore a 4,6 kWh (o 16,5 MJ) per kg di pellet tal quale. Altro requisito fondamentale per un pellet di legno è avere un basso contenuto di ceneri.

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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