Lo scorso 6 Maggio sono entrate in vigore le disposizioni per gli edifici di civile abitazione contenute nel decreto del ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio 2019 scorso, per l’adeguamento dei condomini alle nuove norme di prevenzione antincendio. Dal 6 maggio, quindi, i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri hanno un anno di tempo per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell’altezza degli edifici, previste nella nuova norma che, modifica quanto previsto dal vecchio Decreto Ministeriale condomini 246/1987 emesso oltre trent’anni fa.
ATTENZIONE: per interventi di rifacimento delle facciate, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate dalla data di entrata in vigore.
Norme antincendio nei condomini: le novità principali
Il nuovo decreto, prevede quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio:
– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.
NB – l’altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento all’altezza antincendi secondo la definizione contenuta nel DM 30 novembre 1983.
Per ogni gruppo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. A seconda della variazione dell’altezza antincendi, il decreto introduce misure preventive e attività di pianificazione dell’emergenza. Negli edifici di altezza antincendi superiore a 80 metri o con più di mille occupanti scatta l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell’allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l’attivazione dei soccorsi. Bisognerà inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.
Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione
Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
- b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna(incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
- c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata(frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
Le disposizioni si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate. Non si applicano invece agli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del dpr 151/2011, ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano gia’ in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.
Data di entrata in vigore e tempistiche per l’adeguamento
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del decreto entro i seguenti termini:
- a. due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del dpr 151/2011.
Scarica il DECRETO 25 gennaio 2019
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).