IL DUBBIO: LA SCELTA DELL’ESATTA CLAUSOLA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

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Sempre più spesso nei contratti internazionali si sta affermando l’utilizzo di alcune clausole che, sebbene diverse, tendono ad essere utilizzate dai contraenti con una certa uniformità indipendentemente dall’oggetto del contratto, dalla legge applicabile e dalle concrete ragioni sulla scorta delle quali se ne è pattuita la loro sottoscrizione.

 

Esempio tipico di tale fenomenologia è la diffusa confusione tra Clausole di Forza Maggiore, Clausole di Hardship e Clausole Penali.

 

E così, per contratti che non si esauriscono in tempi brevi è frequente imbattersi nella previsione di clausole di Forza Maggiore in ragione delle quali al verificarsi di alcune circostanze straordinarie ed imprevedibili, la parte che ne subisce gli effetti può azionarsi in autotutela risolvendo il contratto senza alcuna conseguenza giuridica nei confronti di controparte ovvero, diversamente, può decidere la sospensione dell’esecuzione del contratto sino a che non si ristabilisca l’ordine ipotizzato.

Diversamente dalle aspettative dei contraenti però, la previsione di tale riserva non sempre risulta poi applicabile al momento occorrente, soprattutto quando si tratta di mettere in contatto Paesi di civil law e quelli di common law.

 

L’interpretazione del concetto di forza maggiore, già di per sé complicato (nonostante anche l’intervento della Camera di Commercio Internazionale che nel 2003 ha predisposto delle clausole standard di forza maggiore, richiamabili per rinvio nei contratti tra privati), si complica ancor più quando le condizioni suddette vengono messe in correlazione con quelle di Hardship nelle quali, la condizione non consegue ad eventi nei quali la prestazione diventa impossibile ma a fattispecie nelle quali, in seguito a circostanze non previste dalle Parti, cambia semplicemente l’equilibrio economico del contratto mutando di conseguenza anche l’interesse dei contraenti a volerlo eseguire.

Il presupposto di tale previsione quindi, in questo caso non è più la risoluzione o la sospensione del contratto per impossibilità sopravvenuta ma il riequilibrio degli interessi delle Parti ogni qualvolta un evento eccezionale rende particolarmente oneroso il suo adempimento, influendo drasticamente sull’interesse della Parte alla sua esecuzione (“Non voglio risolvere il presente contratto ma desidero solo prevedere un adeguamento del prezzo in caso si verifichi l’evento”).

E se ciò non bastasse, i problemi sulla definizione della sottile linea di demarcazione tra le due clausole vacilla ancor più quando si riflette sul fatto che una clausola del genere pur tutelando un contraente, in realtà, danneggia l’altro che, sul principio dell’affidamento contrattuale degli obblighi reciproci assunti, contava per l’esecuzione del contratto (“A queste condizioni non è detto che mi convenga restare vincolato ad esso”).

 

Nel dubbio, spesso diventa allora vantaggioso risolvere frettolosamente il problema pattuendo contrattualmente una Clausola Penale cui funzione è quella di determinare in anticipo l’ammontare del danno risarcibile in caso di problemi nonché di essere da deterrente all’inadempimento del contratto o di limitare l’eventuale responsabilità per danni ad un valore massimo già prestabilito dalla penale stessa. Ma come è facile comprendere, anche tale opzione non sempre si rivela poi la più idonea (“A questo punto, risolvo immediatamente il contratto e voglio immediatamente l’importo della penale che abbiamo previsto”).

 

Pertanto, sebbene tutte e tre le clausole prese in esame risultano essere egualmente utili, interessanti e per diversa natura tutelanti degli interessi contrapposti dei contraenti, prima di procedere a decidere quale di esse valga la pena sottoscrivere è fondamentale (e consigliabile) un’analisi approfondita della loro funzione, della loro finalità e delle eventuali conseguenze che possono comportare per le parti.

 

Alberto Vantaggiato – Missale&Partners

 

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