In conseguenza all’incremento dell’incertezza dei mercati internazionali e della crescente difficoltà nel riuscire a valutare l’affidabilità dei Partner stranieri con i quali le società italiane sempre più spesso entrano in contatto, clausola fondamentale per la tutela dei contrapposti interessi è la cd. Retention of Title o clausola di riserva di proprietà.
Con essa le Parti pattuiscono formalmente che la proprietà del bene oggetto di compravendita passa all’acquirente (sia esso cliente, importatore o distributore) solo a seguito del pagamento del prezzo, permettendo al venditore di mantenere la proprietà sul prodotto sino alla data del saldo.
Diversamente dalla logica comune infatti, non sempre per il venditore può risultare più conveniente richiedere il pagamento del prezzo pattuito preferendo talvolta, e per vari motivi, la restituzione del prodotto consegnato.
Le valutazioni e gli effetti della mancata previsione di riserva possono difatti essere molteplici: un esempio frequente è l’ipotesi di merce venduta – ma non ancora pagata – ad una società estera che ad insaputa del venditore già versava in stato d’insolvenza e che, prima del pagamento del saldo pattuito, venga dichiarata fallita. In tal caso, in forza della riserva, con molta probabilità la curatela fallimentare potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di dover essere obbligata a restituire la merce anziché richiedere al creditore l’insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.
Logicamente, esistono anche dei limiti, identificabili soprattutto con la difficile opponibilità ai terzi acquirenti in buona fede della riserva concordata.
Per ovviare a tale criticità, è quindi opportuno valutare ad hoc, Stato per Stato, in relazione alla nazionalità della controparte, quali siano gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento straniero per tutelare l’azionabilità della riserva ed il recupero della merce consegnata e non ancora pagata.
Così si passa da obblighi di registrazione “in riserva” in appositi registri locali per Paesi come la Svizzera, Spagna, Israele, Brasile, Nuova Zelanda (ed in maniera leggermente diversa per USA e Canada), a situazioni maggiormente difficili da gestire come quelle previste dalla legge italiana, ad infine, contesti più flessibili come quelli presenti in Germania, Francia e Regno Unito.
Ipotesi ibride ed ulteriormente differenti vengono inoltre previste in altri Stati come la Cina o la Russia, paesi in cui il recupero fisico del bene diviene di minor facile soluzione – accettando la legge per il perfezionamento del sinallagma contrattuale anche solo pagamenti parziali del prezzo – nonché per l’inserzione nel contratto di fattispecie aventi peso e valore giuridico differenti dall’Italia (es. previsioni di contratti di “pledge”, che sotto il nome di pegno prevedono effetti ben diversi rispetto alla norma italiana del diritto reale di garanzia su un bene altrui).
Conclusivamente dunque, sebbene nella redazione del contratto già risulti raccomandabile l’inserimento di una clausola generica di Riserva di proprietà, in concreto, affinché tale condizione possa realmente tutelare le finalità per la quale se ne pattuisce l’inserimento occorre valutare di volta in volta, a seconda dello stato di appartenenza della controparte, quale sia la sua corretta formulazione così da non incorrere in false speranze o aspettative mal riposte e poi disattese.
Alberto Vantaggiato – Missale&Partners