DETRAZIONI FISCALI: OBBLIGO DI TRACCIARE LE SPESE SOSTENUTE NEL 2020 PER ACCEDERE AL BENEFICIO NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE

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Dal 2020 le spese che danno diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi di cui all’art. 15, TUIR (interessi passivi mutui agrari e ipotecari, spese mediche, veterinarie, scolastiche ecc.) devono essere pagate con modalità tracciate: bancomat, carta di credito, carta prepagata, assegno bancario/circolare, bonifico bancario o postale. Se le spese sono pagate con altre modalità la detrazione non può essere applicata tranne che per alcuni casi sotto indicati.

 

Lo ha stabilito la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2019).

La norma prevede infatti che “la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97” (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

 

Sono esclusi da questa limitazione l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

 

IMPORTANTE: in attesa di una circolare ministeriale che chiarisca ulteriormente la normativa, per i pagamenti effettuati tramite sistemi tracciabili sarà necessario conservare nei termini di legge oltre al documento relativo alla spesa sostenuta anche i documenti cartacei che li attestano, per fornire una prova dello strumento tracciato utilizzato (fotocopia assegno, copia del pagamento POS, ecc.) e ogni altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.

 

La norma infine ha rimodulato gli oneri detraibili in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

 

  • intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

 

La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:

 

  • interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
  • interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
  • spese sanitarie.

 

 

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