La Direzione Generale infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, con Ordinanza N. 509/2020 “Chiarimenti e ulteriori disposizioni” ha stabilito che, a partire dal giorno giovedì 19 marzo 2020 fino al giorno mercoledì 25 marzo 2020 compresi, salvo proroga dell’efficacia del DPCM dell’11/03/2020, sono ammessi:
– Lo svolgimento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012 (allegato) e dei servizi di noleggio con conducente con autobus destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro in cui siano esercitate le attività consentite dall’art. 1 del DPCM del 11 marzo 2020 o verso le strutture sanitarie.
Al fine di garantire sulle vetture la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per passeggeri e conducenti, l’occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati possono essere svolti, senza necessita di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento delle frequenze programmate e con mezzi di capacita di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto.
– Lo svolgimento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, di cui alla Legge 21/92, per la consegna a domicilio di beni di prima necessita:
- il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di piu comuni;
- per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune;
- non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
– A partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è autorizzata l’acquisizione del servizio taxi mediante richiesta telefonica o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, secondo le modalità previste dall’art. 45, c.1, lett. c) e d), del Regolamento Regionale n.2/2014 “ Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”, in deroga agli artt. 33 e 45, comma 2 del medesimo regolamento regionale. (allegati gli articoli 33 e 45 del regolamento).
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Per informazioni: (e-mail: areedimestiere@artigianibg.com).